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Ordinanza — n. 13754/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed appeal claiming resource limits do not affect refund right for 1990 earthquake victims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13754/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission ruling that denied tax refunds to victims of the 1990 Sicily earthquake. The agency argued that statutory resource limits and a 50% reduction cap affected the right to the refund rather than just its delivery methods. The court held that these limitations only impact the mode of payment and do not extinguish the underlying legal right to the reimbursement established by the 2014 law.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 665, 1. n. 190/2014; Art. 16 octies del d.l. n.91/2017: Resource limits and percentage reductions on tax refunds for earthquake victims affect only the modality of payment, not the substantive right to the reimbursement.

Parole chiave

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tax refund right earthquake victims resource limits supervening law administrative procedure rimborso fiscale ricupero d'imposta rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 665, 1. n. 190/2014
per violazione dell'art. 1, comma 665, 1. n. 190/2014, come novellato dall'art.
Art. 16 octies del d.l. n.91/2017, convertito con l. n. 123/2017
190/2014, come novellato dall'art. 16 octies del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373
tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA).
Cassazione civile, sez. trib., 2020, n. 09636
Cassazione civile, sez. V, 2018, n. 941
Cassazione civile, sez. V, 2018, n. 9908
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso 9636-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro MERCORILLO SEBASTIANA ; - intimata - avverso la sentenza n. 5125/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 30/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/03/2022 dal Co: MARCELLO MARIA FRACANZANI.

RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Catania che ha riformato la pronuncia della C I P di Catania, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso IRPEF per i residenti nelle zone colpite dal Sisma della Sicilia orientale del dicembre 1990; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; unico motivo: censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 1, comma 665, 1. n. 190/2014, come novellato dall'art. 16 octies del d.l. n.91/2017, convertito con 1. n. 123/2017, per aver la CTR ritenuto che il limite delle risorse e la riduzione al 50% del rimborso non incida sul diritto, ma sulle modalità di erogazione.

Il delineato jus superveniens, per nulla incide sulla questione, del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è la contribuente intimata, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza. Inoltre, costituisce jus receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA).

Il che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già enunciati in Ric. 2020 n. 09636 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- materia da questa Corte (cfr. Cass. V15 n. 941/2018; 9908/2018). A tali principi si è uniformata la gravata sentenza; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della contribuente. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso. GIT-1. Cos