Italian Court dismisses appeal for material error correction due to failure to notify the opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Santoro and Carli against a previous ruling, citing a typographical error in the cost allocation. Although the plaintiffs argued the error required correction under Article 391 bis of the Civil Procedure Code, the Court noted the appeal had not been formally served on Intesa San Paolo. Consequently, the Court remanded the case for the Clerk to notify the opposing party before any correction could be considered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: A request for correction of a material error in a judgment is inadmissible if the appeal has not been duly notified to the opposing party, requiring prior service to validate the procedural step.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 14961/2021 proposto da: Santoro Carmine e Carli Anna Maria, rappresentati e diesi dagli Avv.ti Roberto Vassalle e Arturo Antonucci. - ricorrenti - contro Intesa San Paolo s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lucilla Ferrari e Gargani Benedetto. - intimata - avverso l'ordinanza n. 10255/2021 della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 19 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 novembre 2021 dal consigliere Lunella Caradonna; RILEVATO CHE 1. Santoro Carmine e Carli Anna Maria propongono ricorso ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. per ottenere la correzione materiale dell'ordinanza di questa Corte n. 10255/2021, depositata il 19 aprile 2021, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dai ricorrenti avverso la sentenza n. 833/2016 della Corte d'appello di Brescia del 15 settembre 2016.
2. Evidenziano i ricorrenti che nonostante fosse stata proposta un'unica impugnazione, il dispositivo reca un mero refuso di battitura, laddove dispone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge «per ciascuna delle impugnazioni proposte».
3. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 18 novembre 2021 ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ..
4. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso per correzione di errore materiale presentato da Santoro Carmine e Carli Anna Maria non risulta notificato alla controparte Intesa San Paolo s.p.a..
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la notifica del ricorso per correzione di errore materiale, a cura della Cancelleria, alla società Banca Intesa San Paolo s.p.a.. Così deciso in Roma, alla camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosez