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Ordinanza — n. 13707/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, allowing Kuzmyk Olha to avoid litigation costs due to her failure to defend herself in the appellate trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13707/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court accepted the INPS's appeal regarding litigation costs from the first appellate instance, where the defendant, Kuzmyk Olha, failed to appear. Although the lower court had ordered the INPS to pay these costs, the Supreme Court ruled that such a condemnation is invalid if the victorious party did not actually defend themselves in court. Consequently, the Court declared the first appellate litigation costs unnecessary and non-due, while ordering Kuzmyk Olha to pay the costs of the current cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; le sentenze n. 5897/1982 e 16786/2018: la condanna alle spese di lite in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia sopportato il carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del relativo potere.

Parole chiave

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litigation costs failure to defend contumacy cassation procedure INPS liability indennità di disoccupazione dell'assicurato indennità d'espatrio calcolo dell'indennità d'uscita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
CONSIDERATO che, con l'unico motivo, così rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dei principi affermati da codesta Corte di Cassazione con le sentenze n.
Art. 442 c.p.c.
21-09-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 3 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Bologna, quale giudice di rinvio, confermava la decisione resa dal Tribunale di Ferrara e accoglieva il ricorso ex art. 442 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
art. 442 c.p
21-09-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 3 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Bologna, quale giudice di rinvio, confermava la decisione resa dal Tribunale di Ferrara e accoglieva il ricorso ex art. 442 c.p.c.
art. 380 bis c.p
art. 91 c.p
CONSIDERATO che, con l'unico motivo, così rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5897/1982
Cass. n. 16786/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5075-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato MARIA PASSARELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO; - ricorrente- Contro KUZMYK OLHA; - intimato - avverso la sentenza n. 904/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 05075 sez. ML ud. 21-09-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 3 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Bologna, quale giudice di rinvio, confermava la decisione resa dal Tribunale di Ferrara e accoglieva il ricorso ex art. 442 c.p.c. originariamente proposta da Claudio Menegatti, al quale è poi succeduto in qualità di erede la Sig.ra Kuzmyk Olha, nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del de cuius, quale dipendente di impresa commerciale con meno di 200 e più di 50 dipendenti, alla corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 comma 5, I. n. 223/1991 in riferimento all'integrale importo spettante e non limitatamente all'anno in cui è stata concessa; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, in conformità al principio di diritto fissato da questa Corte, che laddove il legislatore ha esteso i trattamenti di mobilità alle imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti ha inteso riferirsi a tutti i trattamenti di mobilità, la cui fattispecie costitutiva veniva a configurarsi nello stesso anno; e ciò nella sua interezza e senza alcuna limitazione di importo; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l'intimata Sig.ra Kuzmyk Olha non ha svolto alcuna difesa; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO che, con l'unico motivo, così rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dei principi affermati da codesta Corte di Cassazione con le sentenze n. 5897/1982 e 16786/2018 in materia di soccombenza e condanna alle spese", l'Istituto ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia di condanna resa dalla Corte territoriale all'esito del giudizio di rinvio a carico dell'INPS in ordine al pagamento delle spese di lite relative al primo giudizio di appello, stante la contumacia della controparte nel predetto giudizio promosso dall'Istituto; che il motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. le decisioni citate nel ricorso Cass.nn. 5897/1982 e 16786/2018), secondo cui poiché "presupposto indefettibile della condanna alle spese d lite è che la parte, a cui favore dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per Io svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione in giudizio" "la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del relativo potere" ; che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza cassata per quanto di ragione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa decisa nel merito, dichiarando non dovute le spese del primo giudizio di appello /che eliminaje condannando *men al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali ed altri accessori di legge;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese del primo giudizio di appello che elimina. Condanna Kuzmyk Olha alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Così deciso in R