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Ordinanza — n. 13665/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against traffic license revocation for lack of motivation regarding prescription grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13665/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed Piccione Emanuele's appeal against the Ancona Tribunal's decision, which had upheld the Prefecture's revocation of his driver's license. Piccione argued that the lower court erred by reforming the first-instance judgment based on a lack of motivation for the revocation grounds, a point he had previously raised. The Court agreed, noting that the appeal was admissible because the defect of motivation directly affected the application of the law regarding the extinction of the offense by prescription.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 224, comma 3, Codice della Strada: The Court of Cassation may admit an appeal based on a lack of motivation if the defect directly affects the application of the law, even if not explicitly raised in the first instance.

Parole chiave

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lack of motivation driver's license revocation prescription of offense admissibility of appeal principle of demand guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 224, comma 3, Codice della Strada
Art. 186 Codice della Strada
art. 380-bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da Piccione Emanuele per la cassazione della sentenza n.
art. 112 cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12429-2021 proposto da: PICCIONE EMANUELE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FERDINANDO MANENTI, FRANCESCO GUASTELLA; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 97149560589; - intimato - avverso la sentenza n. 1334/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 29/10/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12429/2021 Numero sezionale 3744/2022 Numero di raccolta generale 13665/2022Data pubblicazione 29/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da Piccione Emanuele per la cassazione della sentenza n. 1334 del 29. 10 2020 del Tribunale di Ancona, che, accogliendo l’appello dell’Amministrazione, aveva rigettato la sua opposizione all’ordinanza del Prefetto che gli aveva revocato la patente di guida ai sensi degli artt. 186 e 224, comma 3, codice della strada, affermando che il giudice di pace aveva erroneamente annullato, in violazione del principio della domanda, il provvedimento per difetto di motivazione in ordine alle cause per cui veniva applicata la predetta sanzione, senza che tale motivo di censura fosse stato dedotto dal ricorrente in sede di opposizione; con un unico motivo il ricorso denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere riformato la pronuncia di primo grado di accoglimento dell’opposizione sulla base della erronea considerazione che il ricorrente non avesse dedotto la nullità del provvedimento per omessa motivazione in ordine ai presupposti della sanzione applicata, censura che invece aveva ritualmente sollevato; il ricorso appare fondato, in quanto dalla lettura dell’atto di opposizione, consentita in ragione della natura processuale del vizio denunziato, emerge che l’opponente aveva denunziato la nullità dell’ordinanza opposta per difetto di motivazione e dei suoi presupposti, vizi che trovavano diretta rilevanza nel caso di specie, tenuto conto che il provvedimento prefettizio era stato emesso, ai sensi dell’art. 224, comma 3, codice della strada, a seguito di pronuncia del giudice penale di estinzione del reato per prescrizione e che, a mente della citata disposizione, nella suddetta ipotesi il prefetto è tenuto, al fine dell’adozione della sanzione della revoca della patente di guida, a procedere F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12429/2021 Numero sezionale 3744/2022 Numero di raccolta generale 13665/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge richieste per la sua applicazione >>.

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile dell’8 aprile 2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3