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Ordinanza — n. 13659/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because only the client, not the lawyer, has standing to challenge revocation of state-funded defense admission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13659/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lawyer lacked standing to challenge the revocation of state-funded defense admission. The court found the lower tribunal correct in rejecting the lawyer's opposition because only the client possesses the legal right to contest such administrative decisions. Consequently, the appeal was dismissed without further examination of the merits regarding legal fee liquidation.

Regesto Legislator

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Art. 74, 79, 123 d.p.r. n. 115/2002; The lawyer lacks independent standing to challenge the revocation of admission to state-funded defense, a right reserved exclusively for the client.

Parole chiave

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standing to appeal state-funded defense revocation of admission legal fee liquidation civil procedure code revoca del gratuito patrocinio revoca dell'opposizione credito di restituzione statale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto dall’avv.
Art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.
Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
civ.; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
Art. 74, 79 e 123 d.p.r. n. 115 del 2002
art. 380-bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto dall’avv.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16424 del 2020
Cass. n. 21997 del 2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20940-2021 proposto da: CONDEMI ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI, 4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO DE ANGELIS, rappresentata e difesa da se medesima; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587; - intimato - avverso il provvedimento n. R.G. 1746/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositato il 07/05/2021; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20940/2021 Numero sezionale 3748/2022 Numero di raccolta generale 13659/2022Data pubblicazione 29/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto dall’avv.

Antonia Condemi per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 6. 5. 2021, che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione al decreto che aveva rigettato la sua istanza di liquidazione dei compensi legali quale difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e del contestuale provvedimento che aveva revocato tale ammissione, rilevando che la legittimazione ad impugnare l’atto di revoca spetta esclusivamente alla parte interessata e non al suo difensore e che, una volta intervenuta la revoca, le spese legali sono a carico personale della parte stessa; l’unico motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 74, 79 e 123 d.p.r. n. 115 del 2002 e vizio di mancanza di motivazione, censurando la ordinanza impugnata per avere dichiarato inammissibile l’opposizione sulla base dell’erroneo presupposto che il ricorrente avesse contestato il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, mentre egli si era opposto al rigetto della sua istanza di liquidazione, nei cui confronti egli, quale difensore, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza citata dal Tribunale, aveva piena legittimazione ad agire; il ricorso è inammissibile in quanto la statuizione di inammissibilità dell’opposizione appare conforme all’orientamento di questa Corte, che riconosce solo alla parte e non anche, in via autonoma, al suo difensore la legittimazione ad impugnare il provvedimento di revoca all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ( Cass. n. 16424 del 2020;

Cass. n. 21997 del 2018 ), con la conseguenza che, in mancanza di tale opposizione ad opera della parte interessata e del suo accoglimento, il difensore difetta anche della legittimazione a richiedere la liquidazione del suo compenso a carico dello F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20940/2021 Numero sezionale 3748/2022 Numero di raccolta generale 13659/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 Stato, trovando tale diritto il suo necessario presupposto giuridico nella permanenza di efficacia del provvedimento di ammissione >>.

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile dell’8 aprile 2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N