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Ordinanza — n. 13655/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13655/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13655/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giulia Alberti, promissaria acquirente di un immobile, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno di rigetto del gravame e conferma della sentenza del locale Tribunale che aveva escluso l’inadempimento dei promittenti venditori Alfonso Naddeo e Anna Farina in relazione agli obblighi nascenti dal preliminare di vendita del 2 aprile 2013.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 1455 cod. civ; Ordinanza — n. 13655/2022 — snciv · Corte di Cassazione: V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23651/2021 Numero sezionale 2987/2022 Numero di raccolta generale 13655/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità» (Sez. 6- 2, Ord. n. 12182 del 2020).

Parole chiave

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ipoteca legale del venditore vendita su progetto proponente offerente escluso condizione sospensiva gara d'appalto infruttuosa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso.
art. 1455 cod. civ
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23651-2021 proposto da: ALBERTI GIULIA LBRGLI83D64F912D, elettivamente domiciliato in Campagna, S.S. 91 per Eboli 291, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO LEMBO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - nonchè contro FARINA ANNA, NADDEO ALFONSO elettivamente domiciliate in Roma via Crescenzio n. 42 presso lo studio dell’avv.to Massimo Zazza, rappresentati e difesi dall’avv.to. CARLO SICA; - intimati - avverso la sentenza n. 773/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 25/05/2021; F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23651/2021 Numero sezionale 2987/2022 Numero di raccolta generale 13655/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; udito l'Avvocato; RILEVATO CHE:

1. Giulia Alberti, promissaria acquirente di un immobile, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno di rigetto del gravame e conferma della sentenza del locale Tribunale che aveva escluso l’inadempimento dei promittenti venditori Alfonso Naddeo e Anna Farina in relazione agli obblighi nascenti dal preliminare di vendita del 2 aprile 2013.

2. Il Naddeo e la Farina hanno resistito con controricorso.

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso. CONSIDERATO CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Alberti Giulia, in qualità di promissaria acquirente, impugna per cassazione la sentenza d'appello che rigettando il di lei gravame ha respinto la domanda di condanna dei promittenti venditori Alfonso Naddeo e Anna Farina alla restituzione della somma di euro 10.000,OO pari al doppio della caparra confirmatoria, previa risoluzione del contratto preliminare derivante dalla proposta di acquisto sottoscritta in data 2/4/2013 avente ad oggetto un immobile gravato da trascrizione pregiudizievole.

La corte d'appello aveva escluso la sussistenza dell'inadempimento dei promittenti venditori, per essere stata la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, oggetto della trascrizione, Ric. 2021 n. 23651 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23651/2021 Numero sezionale 2987/2022 Numero di raccolta generale 13655/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 rigettata con sentenza passata in giudicato, sicché il bene era interamente dei venditori.

La cassazione è chiesta sulla base di tre motivi, cui resistono con controricorso gli originari convenuti. 1.1 Nullità della sentenza per apparenza della motivazione. Inammissibile, la Corte d'Appello ha ritenuto non attinta la ratio decidendi della sentenza gravata.

2. Errata violazione del fatto allegato quale inadempimento. Inammissibile, la valutazione dell'inadempimento è rimessa al giudice del merito.

3. Omesso esame di fatto rilevante in ordine alla restituzione della caparra ai fini dello scioglimento del vincolo contrattuale. Inammissibile, attiene al merito».

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. In particolare, deve evidenziarsi che la Corte d’Appello ha escluso il carattere pregiudizievole della trascrizione in quanto riguardava una domanda di riduzione, trascritta dallo stesso venditore e non incidente sul bene. La giurisprudenza richiamata in ricorso non è pertinente, come peraltro già rilevato dalla Corte d’Appello, essendo relativa a pignoramenti, iscrizioni ipotecarie oppure a domande non trascrivibili. Il ricorso, insomma, si concentra solo sull’esistenza di una trascrizione, ma non si confronta con la ratio decidendi (assenza di carattere pregiudizievole della trascrizione).

Peraltro, la valutazione della gravità dell’inadempimento è attività propria del giudice del merito sindacabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Il Collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: «In materia di responsabilità contrattuale, la Ric. 2021 n. 23651 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23651/2021 Numero sezionale 2987/2022 Numero di raccolta generale 13655/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità» (Sez. 6- 2, Ord. n. 12182 del 2020).

Con riferimento al terzo motivo deve confermarsi la sentenza della Corte d'Appello che ha negato la restituzione della caparra in quanto il contratto – per effetto del rigetto della domanda di risoluzione confermato in appello - non si è risolto, sicché non sussistono obblighi restitutori.

5. In conclusione la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.

6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 1.800,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Ric. 2021 n. 23651 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23651/2021 Numero sezionale 2987/2022 Numero di raccolta generale 13655/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 17 marzo 2022.

IL PRESIDENTE Lorenzo Orilia Ric. 2021 n. 23651 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C