Ordinanza — n. 13652/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso manca del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa (di cui al n. 3 dell'art 366 C.P.C.) (cfr. Cass. sez. un. 22.5.2014, n. 11308). Il ricorso manca dell'indicazione-rubrica dei motivi per i quali si invoca la cassazione (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 18.8.2020, n. 17224). In ogni caso il giudice del merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito (cfr. Cass.20.7.2001, n. 9922; Cass. 7.8.2002, n. 11880). Da ultimo il ricorso sollecita il riesame degli esiti istruttori, allorché prospetta che da nessun atto emerge che l'avvocato Giannelli è stato committente dell'opera (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; cfr., altresì Cass. ord. 29.10.2018, n 27415)».
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ, art 366 C.P; Ordinanza — n. 13652/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso manca del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa (di cui al n. 3 dell'art 366 C.P.C.) (cfr. Cass. sez. un. 22.5.2014, n. 11308). Il ricorso manca dell'indicazione-rubrica dei motivi per i quali si invoca la cassazione (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 18.8.2020, n. 17224). In ogni caso il giudice del merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito (cfr. Cass.20.7.2001, n. 9922; Cass. 7.8.2002, n. 11880). Da ultimo il ricorso sollecita il riesame degli esiti istruttori, allorché prospetta che da nessun atto emerge che l'avvocato Giannelli è stato committente dell'opera (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; cfr., altresì Cass. ord. 29.10.2018, n 27415)».
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21515-2021 proposto da: GIANNELLI ANTONIO e FERRARA MARIA CONCETTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BROFFERIO, 7, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA FEDERICI rappresentati e difesi dall’avv.to ANTONIO GIANNELLI; - ricorrenti - contro SCHIAVONE ANTONIO; - intimato - avverso la sentenza n. 2413/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE: F i r m a t o D a :
O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21515/2021 Numero sezionale 2976/2022 Numero di raccolta generale 13652/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 Maria Concetta Ferrara e Antonio Giannelli hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli di conferma della pronuncia di primo grado che li aveva condannati al pagamento, in favore di Antonio Schiavone (quale L.R. della Edil One), della somma di €. 26.300,00 a saldo dei lavori di ristrutturazione di un Fabbricato sito in Caiazzo via Cattabeni.
Antonio Schiavone è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE:
1. Il relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso manca del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa (di cui al n. 3 dell'art 366 C.P.C.) (cfr. Cass. sez. un. 22.5.2014, n. 11308). Il ricorso manca dell'indicazione-rubrica dei motivi per i quali si invoca la cassazione (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 18.8.2020, n. 17224). In ogni caso il giudice del merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito (cfr. Cass.20.7.2001, n. 9922; Cass. 7.8.2002, n. 11880). Da ultimo il ricorso sollecita il riesame degli esiti istruttori, allorché prospetta che da nessun atto emerge che l'avvocato Giannelli è stato committente dell'opera (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; cfr., altresì Cass. ord. 29.10.2018, n 27415)».
2. Il Collegio, rilevato anche il mancato deposito di memoria, condivide la proposta del Relatore. Ric. 2021 n. 21515 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21515/2021 Numero sezionale 2976/2022 Numero di raccolta generale 13652/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e nessuna pronuncia va emessa sulle spese, in assenza di altre parti costituite oltre al ricorrente. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. IL PRESIDENTE Lorenzo Orilia Ric. 2021 n. 21515 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N