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Ordinanza — n. 13651/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against tax collection agency, awarding costs based on correct value scale for €2,258.36 debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13651/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation accepted the appeal filed by Associazione Sportiva Fidia S.r.l. against a lower court decision that had incorrectly calculated litigation costs. The appellant argued that the tax collection agency failed to defend itself in the cassation proceedings and that the cost scale applied was erroneous because the underlying debt was €2,258.36, falling within a specific statutory range. The Court agreed, ruling that the agency was indeed non-defensive and that the costs must be recalculated according to the correct value bracket, thereby partially reforming the lower judgment.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 384, comma 2 c.p.c.: When a party fails to defend itself in cassation and the lower court misapplies the cost scale based on an incorrect value assessment, the Supreme Court may decide the case on the merits to correct the procedural error and ensure proper cost allocation.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal litigation costs value scale non-defensive party partial reform tax collection agency procedural error fedecommesso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 384, comma 2 c.p.c.
Numero sezionale 2997/2022Numero di raccolta generale 13651/2022 ACCOGLIMENTO del ricorso, con eventuale decisione della Data pubblicazione 29/04/2022 causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c.
art. 615 c.p
proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16785-2020 proposto da: ASSOCIAZIONE SPORTIVA FIDIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI n. 201, presso lo studio dell'avv. GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - intimata - avverso la sentenza n. 7750/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/05/2020; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16785/2020 Numero sezionale 2997/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 13651/2022Data pubblicazione 29/04/2022 17/03/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 18.10.2013 la Associazione Sportiva Fidia S.r.l. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella di pagamento emessa a fronte di violazioni al codice della strada, dell’importo complessivo di € 2.258,36.

Nella resistenza del concessionario per la riscissione e nella contumacia di Roma Capitale, il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, con sentenza n. 8849/2015, liquidando le spese del giudizio in € 750,00 per compensi, oltre € 148,50 per esborsi. Interponeva appello il concessionario per la riscossione, censurando la statuizione sulle spese, ed il Tribunale di Roma, con sentenza n. 25380/2015, dichiarava d’ufficio l’inammissibilità dell’opposizione proposta dall’Associazione Sportiva Fidia S.r.l. La decisione veniva cassata con ordinanza n. 22750/2017, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in differente composizione.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 7750/2020, il giudice del rinvio rigettava l’appello, condannando l’Agenzia delle Entrate – Riscossione alle spese del giudizio di secondo grado, quantificate in € 280, di cassazione, liquidate in € 892,50 e di rinvio, determinate in € 280. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l’Associazione Sportiva Fidia S.r.l., affidandosi ad un unico motivo. Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato copia delle relazioni di notificazione del ricorso, avvenuta in via telematica.

RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16785/2020 BIS COD.

PROC. CIV. Numero sezionale 2997/2022Numero di raccolta generale 13651/2022 ACCOGLIMENTO del ricorso, con eventuale decisione della Data pubblicazione 29/04/2022 causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del rinvio, a seguito dell’ordinanza n.22750/2017 della Corte di Cassazione, rigettava l’impugnazione a suo tempo proposta da Equitalia Spa avverso la sentenza n. 8849/2015 del Giudice di Pace di Roma, liquidando le spese dei giudizi di secondo grado, di cassazione e di rinvio, nella misura, rispettivamente, di € 280 per il primo, di € 892,50 per il secondo e di € 280 per il terzo.

Con l’unico motivo di ricorso, che risulta ritualmente notificato anche presso l’Avvocatura Generale dello Stato, il ricorrente lamenta la violazione dei minimi tariffari, poiché il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare le spese dei predetti tre gradi di giudizio, in base ai valori minimi derivanti dall’applicazione, ai parametri di cui al D. M. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis, delle massime percentuali di riduzione consentite per le singole fasi processuali, gli importi di: € 811 per il giudizio di secondo grado; € 893 per il giudizio di cassazione;

€ 811 per il giudizio di rinvio. La censura è fondata, posto che il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per l’importo di € 2.258,36 e che quindi avrebbe dovuto applicarsi lo scaglione della tabella allegata al D. M. n. 55 del 2014 previsto per le controversie di valore compreso tra € 1.001,01 ed € 5.200,00”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che la liquidazione delle spese dei tre giudizi, di appello, cassazione e rinvio, viene operata con riferimento a tre sole fasi processuali, in coerenza con quanto indicato a pag. 13 del ricorso.

Il ricorso va dunque accolto e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione delle spese del giudizio di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16785/2020 Numero sezionale 2997/2022 secondo grado nella misura di € 811, di quello di cassazione nella Numero di raccolta generale 13651/2022Data pubblicazione 29/04/2022 misura di € 893 e di quello di rinvio nella misura di € 811.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso e, in parziale riforma della sentenza impugnata, decidendo la causa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna la Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida nella misura di € 811, di quello di cassazione, che liquida nella misura di € 893 e di quello di rinvio, che liquida nella misura di € 811; oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, cassa avvocati, iva e accessori tutti come per legge.

Dispone la distrazione delle spese del giudizio di cassazione e di rinvio in favore dell’avv. Gianluca Fontanella, già dichiarato antistatario dalla sentenza impugnata in relazione ai predetti giudizi. Condanna altresì Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.000, di cui € 100 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge, disponendo la distrazione di dette spese in favore dell’avv.

Gianluca Fontanella, dichiaratosi antistatario in ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E