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Ordinanza — n. 13650/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appeal court's generic compensation of litigation costs without specific justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13650/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted Bonanni Stefania's appeal against the Rome Tribunal's decision to jointly condemn the tax agency and the municipality for litigation expenses. The appellant argued that the appellate court failed to provide specific reasons for compensating the second-degree costs despite the parties' total defeat. The court ruled that such compensation requires absolute novelty or a change in jurisprudence and cannot rely on generic formulas lacking substantive justification.

Regesto Legislator

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Art. 92 c.p.c.; The compensation of litigation expenses in the second degree is permitted only in cases of absolute novelty of the issue or a change in jurisprudence, and the decision must explicitly detail the specific circumstances justifying this measure rather than relying on generic formulas.

Parole chiave

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litigation expenses compensation second degree appeal absolute novelty requirement change in jurisprudence generic formula invalidity joint condemnation Cassation review spese del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 92 c.p.c.
Va ribadito che “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.
D. L. n. 132 del 2014
92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D. L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n.
sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale
art. 615 c.p
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 92 c.p
Va ribadito che “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020, Rv.
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017
In ogni caso, la motivazione in merito alla scelta di compensare le spese di lite deve evidenziare le specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non può risolversi in una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017, Rv.
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 14411 del 14/07/2016
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 14411 del 14/07/2016, Rv.
Cass. Sez. 6-5, Sentenza n. 11217 del 31/05/2016
640558 e Cass. Sez. 6-5, Sentenza n. 11217 del 31/05/2016, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12745-2020 proposto da: BONANNI STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO n. 20, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e difende - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - intimata - avverso la sentenza n. 22532/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12745/2020 Numero sezionale 2996/2022 FATTI DI CAUSA Numero di raccolta generale 13650/2022Data pubblicazione 29/04/2022 Con atto di citazione ritualmente notificato Bonanni Stefano proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella esattoriale fondata su un verbale di contravvenzione al codice della strada.

Con sentenza n. 14734/2019, resa nella resistenza del concessionario per la riscossione e nella contumacia del Comune di Cantalupo, il Giudice di Pace di Roma accoglieva il ricorso, condannando il solo ente locale alle spese di lite e compensandole invece nei riguardi del concessionario. Interponeva appello l’odierna ricorrente ed il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 22532/2019, accoglieva il gravame, estendendo la condanna alle spese di prime cure anche nei confronti del concessionario per la riscossione, ma compensando le spese del giudizio di appello.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Bonanni Stefania, affidandosi ad un solo motivo. La Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380- BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha accolto l’appello proposto da Bonanni Stefania contro la sentenza di prime cure, condannando alle spese del primo grado di giudizio, in solido tra loro, Agenzia delle Entrate e Comune di Cantalupo del Sannio, ed ha compensato le spese del grado di appello con la seguente motivazione:

“atteso la questione meramente di diritto e documentale affrontata peraltro senza contrapposte difese in 2 uniche udienze”. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12745/2020 Il ricorso, proposto da Bonanni Stefania, si articola Numero sezionale 2996/2022Numero di raccolta generale 13650/2022 in un solo motivo, con il quale si censura la statuizione del giudice di appello Data pubblicazione 29/04/2022 sulle spese del secondo grado di giudizio.

La doglianza è fondata. Va ribadito che “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D. L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass.

Sez. 6-2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019, Rv. 652795; conf. Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020, Rv. 656993). In ogni caso, la motivazione in merito alla scelta di compensare le spese di lite deve evidenziare le specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non può risolversi in una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017, Rv. 645998; conf. Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 14411 del 14/07/2016, Rv. 640558 e Cass. Sez. 6-5, Sentenza n. 11217 del 31/05/2016, Rv. 639907).

Nel caso di specie, la formula utilizzata dal Tribunale non è idonea ad indicare, con sufficiente chiarezza, le effettive ragioni poste a base della decisione di compensare le spese del grado di appello, peraltro a fronte della totale soccombenza delle parti appellate”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in differente composizione. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12745/2020 Numero sezionale 2996/2022 Numero di raccolta generale 13650/2022 PQM Data pubblicazione 29/04/2022 La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N