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Ordinanza — n. 13557/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal for sports club regarding statutory interpretation of non-profit status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13557/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible, ruling that the Regional Tax Commission correctly exercised its power of fact-finding. The appellant argued the club's statute lacked explicit non-profit language and proper asset distribution clauses, while the tax authority contended these were implicit facts. The court held that determining concrete factual circumstances belongs exclusively to the trial judge, not the appellate court, which can only review legal errors in interpreting abstract norms.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 90, comma 1, n. 2, L. 289/2002: The Court of Cassation cannot re-examine the factual findings of the lower court; it may only annul decisions based on errors in the legal interpretation of abstract statutory provisions.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility factual findings vs legal interpretation tax incentives for sports clubs non-profit status requirements statutory interpretation error prestazioni complementari retroattive revisione delle prestazioni d'invalidità vantaggio concesso ad un'impresa

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 90, comma 1, n. 2, L. 289/2002
in ordine ai presupposti agevolativi delle società sportive dilettantistiche ex art. 90 1.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11 gennaio 2016 n. 195
Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass.
Cass. 30 dicembre 2015 n. 26610
Cass. 4 novembre 2013 n. 24679
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass.
Cass. 6 aprile 2011 n. 7921
27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass.
Cass. 21 settembre 2006 n. 20455
7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass.
Cass. 4 aprile 2006 n. 7846
20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass.
Cass. 9 settembre 2004 n. 18134
7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass.
Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357
18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Cass. 7 gennaio 2009 n. 42
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass.
Cass. 17 luglio 2001 n. 9662
42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20904-2020 proposto da: G. CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILE1 1ANTISTICA , in persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUCA SELICATO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3175/22/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che la contribuente società sportiva dilettantistica ricorre avverso la sentenza della CTR per la Puglia che ha riformato la pronuncia della el P di Brindisi, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di agevolazioni per le società sportive dilettantistiche; che la parte pubblica ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria ad illustrazione dei vizi sollevati e delle proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che con l'unico motivo si propone censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. in ordine ai presupposti agevolativi delle società sportive dilettantistiche ex art. 90 1. n. 289/2002, per aver la CTR affermato che lo statuto non era esplicito nell'assenza di scopo di lucro, nonché nel devolvere a fini sportivi il patrimonio in caso di scioglimento, oltre all'uso di materiale pubblicitario non chiaramente improntato al carattere dilettantistico.

È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione Ric. 2020 n. 20904 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante:

Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679;

Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Nel caso di specie, il ricorso sollecita una revisione nel merito, inibita a questa corte di legittimità; che, pertanto, il ricorso è inammissibile e tale dev'essere dichiarato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di Ric. 2020 n. 20904 sez. MT - ud. 22-03-2022 -3- legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello