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Ordinanza — n. 13556/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding deductibility of administrator bonuses as employee severance pay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13556/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the tax appeal filed by Italia Independent Group against the Regional Tax Commission. The taxpayers argued that the court incorrectly equated administrator bonuses with employee severance pay for deduction purposes. The court rejected this claim, ruling that such payments are only deductible if the right to the bonus stems from a contract predating the employment relationship.

Regesto Legislator

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Art. 105, comma 4; Art. 109 d.P.R. n. 917/1986; Art. 2389 c.c.: Administrator bonuses are deductible as negative income components only if the right to the payment is established by a contract existing prior to the employment relationship.

Parole chiave

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corporate tax deduction administrator bonuses employee severance pay group consolidation tax appeal dismissal employment contract date negative income components deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 105, comma 4 d.P.R. n. 917/1986
917 (attuale art. 105, comma 4) opera al precedente art.
Art. 109 d.P.R. n. 917/1986
Art. 2389 c.c.
917/1986, violazione art. 2389 c.c., falsa applicazione art.
Art. 2120 c.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che con l'unico motivo si propone censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione artt.
art. 2389 c.c
917/1986, violazione art. 2389 c.c., falsa applicazione art.
art. 2120 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. V, n. 18752/2014
Cass. n. 16787/2016
Cass. n. 26431/2018
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso 20372-2020 proposto da: ITALIA INDEPENDENT GROUP SPA, e della consolidata SPA ITALIA INDEPENDENT, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentate e difese dagli avvocati REMO DOMINICI, LORENZO LODI; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1221/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che le società contribuenti ricorrono avverso la sentenza della CTR per il Piemonte che ha confermato la pronuncia della CTI' di Torino, ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di consolidato di gruppo, di accantonamento per indennità di amministratore e di relativa autonomia decisionale; che la parte pubblica ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni e chiedendo la remissione in pubblica udienza;

CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che con l'unico motivo si propone censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione artt. 105 e 109 d.P.R. n. 917/1986, violazione art. 2389 c.c., falsa applicazione art. 50 e 95 d.P.R. n. 917/1986, nonché art. 2120 c.c., per aver la CTR assimilato -anche nella quantità- la deducibilità degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM) al trattamento di fine rapporto dei dipendenti (TFR); che non sussiste l'esigenza di rimettere gli atti alla pubblica udienza, in ragione dell'orientamento consolidato della Sezione; che, infatti, in tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, gli accantonamenti effettuati da Ric. 2020 n. 20372 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -2- una società in favore dei propri amministratori, relativi al trattamento di fine rapporto, sono deducibili quali componenti negativi solo se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, in quanto il rinvio che l'art. 70, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (attuale art. 105, comma 4) opera al precedente art. 16 (attuale art. 17) è un rinvio pieno, non limitato all'identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l'indennità, ma esteso alle condizioni richieste dalla lettera c) dell'art. 16. (così Cass.

V, n. 18752/2014, cfr. altresì, n. 16787/2016; n. 26431/2018; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.millecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dov