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Ordinanza — n. 13551/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding retroactive application of DOCFA land tax adjustments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13551/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Industrie Bitossi s.p.a. inadmissible, rejecting the claim that land tax adjustments via DOCFA should apply retroactively. The company argued that a factual error in the initial land registry caused the change, warranting retroactive effect, while the municipality maintained that such procedural updates only affect the following year. The court ruled that DOCFA lacks the characteristics of a factual error correction and thus cannot override the statutory rule requiring tax calculations based on the land rent valid at the start of the tax year.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.; Art. 5, comma 2, d.m. 19 aprile 1994 n. 701: The DOCFA procedure for land rent adjustment does not constitute a factual error correction and therefore cannot have retroactive effect, as tax liability is determined by the rent valid at the beginning of the tax year.

Parole chiave

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DOCFA procedure retroactive effect land tax assessment factual error correction contributory capacity Cassation inadmissibility land registry error ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.
Con il motivo di ricorso la società ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Con il motivo di ricorso la società ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n.
Art. 18, comma 3, della legge n. 388 del 2000
Art. 5, comma 2, del d.m. 19 aprile 1994 n. 701
Si tratta di una regola generale, sulla quale la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, è ferma: "in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista dall'art. 5, comma 2, del d.lgs.
Art. 53 Cost.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 53 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. 21310/10
(Cass. 21310/10; in termini Cass.
Cass. 3168/15
21310/10; in termini Cass. 3168/15; Cass.
Cass. n. 17824 del 2017
3168/15; Cass. n. 17824 del 2017; Cass.
Cass. n. 11846/2017
17824 del 2017; Cass. n. 11846/2017).
Cass. 2017, n. 20463
Cass. n. 13018/2012
Cass. n. 13018/2012; Cass.
Cass. n. 27024 del 2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3015-2020 R.G. proposto da: INDUSTRIE BITOSSI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Loriano Bocini, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Francesco GAVIRAGHI ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore; - ricorrente - contro COMUNE di VINCI, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Diego CREMONA, presso il cui studio legale, sito in Firenze, alla via de' Tornabuoni, è elettivamente domiciliato; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 1014/05/2019 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento ICI per l'anno d'imposta 2011, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Toscana, per quanto qui di interesse, rigettava l'appello proposto dalla Industrie Bitossi s.p.a. con riferimento al fabbricato industriale di proprietà della predetta società contribuente ritenendo correttamente determinata l'imposta con riferimento alla rendita catastale dell'anno di riferimento ed escludendo, quindi, efficacia retroattiva alla modifica dell'originaria iscrizione effettuata a mezzo DOCFA nell'anno 2012.

2. Avverso tale statuizione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha replicato l'ente comunale con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la società ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, comma 3, della legge n. 388 del 2000, 74 della legge n. 342 del 2000, 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 e 2 del d.m. 11/02/1997, n. 37, sostenendo che la rettifica a mezzo DOCFA della categoria catastale del fabbricato, da C/2 a D/1, e della conseguente rendita castale, era conseguenza di un errore di fatto commesso al momento dell'accatastamento iniziale del bene che giustificava l'applicazione di quella rendita con effetto retroattivo.

2. Deduce, altresì, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che «contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, la modifica della rendita ancorché correlata ad un errore del contribuente (e dallo stesso rettificate,nei termini utili per l'accertamento da parte dell'Erario) non può che avere effetto ex ante» (ricorso pag. 10).

3. Ritiene il Collegio che i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, prima ancora che infondati (come da proposta del relatore), siano inammissibili per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass.n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di irretroattività della modifica della variazione catastale di un immobile operata a mezzo procedura DOCFA, senza peraltro che al riguardo la ricorrente abbia fornito una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale.

4. Invero, in Cass. n. 24279 del 2019 (che richiama Cass. n. 3277 del 2019, Cass. n. 1704 del 2016 e Cass. n. 15025 del 2016) si ribadisce il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «gli immobili erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d'uso, non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da una omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare l'effettivo utilizzo del cespite, non essendo onere dell'ente impositore richiedere all'ufficio competente la modifiche della rendita preesistente nell'ipotesi di negligenza del soggetto per legge onerato».

5. Nella citata pronuncia la Corte, muovendo dalla distinzione netta tra il caso in cui sia l'amministrazione a modificare la classificazione di un immobile in autotutela, prendendo atto di un proprio errore, dal caso in cui sia il contribuente che dopo avere chiesto (ed ottenuto) la classificazione del proprio immobile in una certa categoria, ne richiede la classificazione in una categoria diversa, Cs3ribadisce che in quest'ultimo caso si applica il principio sopra enunciato, giacché vi è un onere del contribuente di denunciare esattamente la destinazione d'uso, e in caso di errore la rettifica non può estendere i suoi effetti agli anni di imposta in cui l'amministrazione si è regolata sulla base della dichiarazione del contribuente.

Si tratta di una regola generale, sulla quale la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, è ferma: "in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, si applica anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale, ai sensi del d.m. finanze 19 aprile 1994 n. 701, non avendo tale procedura caratteristiche dissimili da qualsiasi altra istanza di attribuzione di rendita ed essendo il termine di efficacia, previsto dall'art. 5, comma 2, cit., ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti.

Tale interpretazione non solo non comporta alcuna violazione dell'art. 53 Cost., in quanto l'esigenza di tener conto della capacità contributiva non esclude il potere discrezionale del legislatore di fissare un termine di efficacia uguale per tutti i contribuenti, ma è essa stessa espressione del principio di uguaglianza, in quanto l'applicazione di un termine differenziato nell'ipotesi di ricorso alla procedura DOCFA, comporterebbe una discriminazione fra contribuenti". (Cass. 21310/10; in termini Cass. 3168/15; Cass. n. 17824 del 2017; Cass. n. 11846/2017).

Al riguardo, anche il ministero, richiamando la regola generale prevista dalla normativa IMU, impone di fare riferimento alla rendita catastale vigente al 10 gennaio dell'anno di imposizione; pertanto le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell'anno avranno efficacia solo a partire dall'anno successivo (Cass. 2017, n. 20463). Detto principio patisce eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono; ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia, in quanto il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione; ciò in quanto il riesame delle caratteristiche dell'immobile da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall'originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass. n. 21310 del 2010;

Cass. n. 13018/2012; Cass. 3168 del 2015 Cass. n. 11844 del 2017; Cass.n. 27024 del 2017) 6. Da quanto detto consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma