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Ordinanza — n. 13550/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed Agency's appeal as mere inheritance notification does not prove heir status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13550/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision that had accepted the taxpayers' claim. The taxpayers argued they were not heirs of the deceased, while the Agency contended they were based on inheritance notifications. The court ruled that such notifications alone do not establish heir status, which requires formal acceptance of the estate.

Regesto Legislator

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Art. 65 DPR 600/1973; Art. 6 L. 212/2000: Mere notification of inheritance does not establish heir status; the tax authority must prove formal acceptance of the estate to enforce debt obligations.

Parole chiave

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inheritance notification heir status proof tax debt enforcement estate acceptance burden of proof succession law fiscal liability successione del defunto

Disposizioni normative citate

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Art. 65 DPR 600/1973
Art. 6 c. 1 L. 212/2000
Art. 565 c.p.c.
212 del 2000 e dell'art. 565 c.p.c. in relazione all'art.
Art. 360 c.p.c. n. 3
in relazione all'art. 360 c.
Art. 2697 c.c.
art. 565 c.p
212 del 2000 e dell'art. 565 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13639/2018
3 c.p.c.; - il motivo è infondato; - come è noto (in termini Cass. n. 13639/2018; n.
Cass. n. 8053/2017
Cass., sez. 2, 11/05/2009, n. 10729
Cass., sez. 2, 28/02/2007, n. 4783
Cass., sez. 2, 6/05/2002, n. 6479
4783), ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass., sez. 2, 6/05/2002, n. 6479;
Cass., sez. 3, 10/03/1992, n. 2849
Cass., sez. 3, 10/03/1992, n. 2849); - il ricorso è quindi rigettato; - non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione degli intimati; p.q.m.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27871/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rmOmailcert.avvocaturastato.it ) - ricorrente - Contro CALAMITA ISABELLA, LANA FRANCESCO, LANA VINCENZO, LANA ALESSANDRO - intimati - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 940/14/20 depositata in data 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: e - i contribuenti ricorrevano avverso l'avviso di accertamento notificar() loro quali eredi di Lana Carlo, deceduti° il 26 marzo 2005, per IVA e IRAP 2005 da questi dovute; - la CTP e la CTR accoglievano il ricorso, ritenendo non provata da parte dell'Ufficio la qualità di eredi in capo a costoro; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; sono restati intimati i contribuenti; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 6 c. 1 della L. n. 212 del 2000 e dell'art. 565 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; - il motivo è infondato; - come è noto (in termini Cass. n. 13639/2018; n. 8053/2017) la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante 'aditio' oppure per effetto di 'pro herede gestio' oppure per la ricorrenza delle condizioni izioni di cui all'art. 485 c. c. (...).

In considerazione di ciò, spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art.2697 c.c., 'l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede".

In termini, si è più recentemente pronunciata ulteriormente questa Corte (nella già citata Cass. 8053/17) osservando, da un lato, che anche in materia tributaria l'assunzione delle obbligazioni del de cuius richiede l'accettazione Cons. Est. Roberto Succio - 2 dell'eredità; e, d'altro lato, che, a fronte dell'esercizio del diritto di rinuncia, è onere della parte pubblica provare l'insussistenza dei relativi presupposti e la decadenza dal medesimo; - né può dirsi che l'amministrazione finanziaria fosse priva di strumenti volti a fronteggiare l'incertezza, nella realizzazione della pretesa impositiva, derivante dal protratto stato di delazione ereditaria; spettando ad essa, in quanto creditrice, la potestà di far fissare un termine per l'accettazione, ovvero di far nominare un curatore dell'eredità giacente.

Così come spettava ad essa, una volta intervenuta la rinuncia, il diritto di eventualmente impugnarla in presenza dei presupposti ex art.524 cod.civ.; - neppure l'assunzione della qualità di erede può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale (Cass., sez. 2, 11/05/2009, n. 10729; Cass, sez. 2, 28/02/2007, n. 4783), ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass., sez. 2, 6/05/2002, n. 6479;

Cass., sez. 3, 10/03/1992, n. 2849); - il ricorso è quindi rigettato; - non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione degli intimati; p.q.m. rigetta il ricorso. Così