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Ordinanza — n. 13496/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding late integrative declaration deadline extension not applying retroactively to past tax years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13496/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission ruling that rejected a late integrative tax declaration. The taxpayer argued that a 2016 law extended the filing deadline for such declarations, but the tax authority maintained the original deadline applied. The court held that the legislative amendment lacked retroactive effect and only applied to avoid future administrative damage, not to correct past errors in the taxpayer's favor.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998; Art. 5 del d.l. n. 193 del 2016: The modification of the integrative declaration deadline lacks retroactive effect and applies only to avoid administrative damage, not to correct past errors in the taxpayer's favor.

Parole chiave

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integrative declaration tax deadline extension retroactive application administrative damage taxpayer error correction inoltro della dichiarazione fiscale rettifica delle detrazioni ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998
Il motivo è infondato e va rigettato alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di dichiarazione integrativa, la modifica dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, realizzata dall'art.
Art. 5 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla I. n. 225 del 2016
322 del 1998, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere tardiva la dichiarazione integrativa presentata in data di 17 ottobre 2018 per correggere la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2013, atteso che l'art. 5 del d.l.
Art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973
In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2013, che l'Agenzia delle entrate emetteva ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti della Eurhotel s.r.l.
Art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998
Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 8, del d.P.R.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
A seguito di proposta del relatore ex art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18843-2020 R.G. proposto da: EURHOTEL s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, Luciano Bozzetti, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Piero VILLANI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giovanni Paisiello, n. 15, presso lo studio legale dell'avv. Ennio Fratticci - Studio legale associato SRS; - ricorrente — contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente avverso la sentenza n. 2020/06/2010 della Commissione tributaria regionale dell'EMILIA ROMAGNA, depositata in data 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2013, che l'Agenzia delle entrate emetteva ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti della Eurhotel s.r.l. unipersonale, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dell'Emilia Romagna rigettava l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo che l'amministrazione finanziaria aveva correttamente emesso la cartella per il recupero di quanto dalla stessa contribuente indicato nella propria dichiarazione reddituale (reddito minimo di C 181.767,00 dichiarato sulla base della disciplina delle società di comodo, ed imposta, non versata, di C 19.086,00) e che la predetta società aveva presentato una dichiarazione integrativa soltanto in data 17/10/2018 e quindi tardivamente, oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998.

2. Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'Agenzia delle entrate con controricorso.

3. A seguito di proposta del relatore ex art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere tardiva la dichiarazione integrativa presentata in data di 17 ottobre 2018 per correggere la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2013, atteso che l'art. 5 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, aveva esteso il termine di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

2. Il motivo è infondato e va rigettato alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di dichiarazione integrativa, la modifica dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, realizzata dall'art. 5 del d.l. n. 193 del 2016 (conv. dalla I. n. 225 del 2016), in virtù della quale la stessa può essere presentata entro il termine di decadenza dell'amministrazione dal proprio potere di accertamento, non ha efficacia retroattiva, non trattandosi di norma di interpretazione autentica, con la conseguenza che, per le fattispecie verificatesi anteriormente, tale termine si applica solo se la dichiarazione integrativa è volta ad evitare un danno per la Pubblica Amministrazione, mentre se è intesa ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, deve essere presentata entro il termine della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, ferma la facoltà per il contribuente di richiedere il rimborso entro il diverso termine previsto dalla legge».

3. Nella specie, in cui è indubbio che la dichiarazione che la società ricorrente voleva correggere era relativa all'anno d'imposta 2013 e che, pertanto, la dichiarazione integrativa andava presentata entro il successivo anno d'imposta, siamo al di fuori dell'operatività della modifica legislativa apportata all'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, sicché il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto Così deciso in Roma in data 09/03/2022 Il Presidente Lu o NAPOLITANO DEPOSITATO IN CANCELLERI