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Ordinanza — n. 13495/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds in cassation petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13495/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because it lacked the required specificity and completeness under civil procedure law. The taxpayer challenged a lower court's refusal to dismiss a tax payment order, arguing procedural flaws and arbitrary fee calculations. The court ruled that the petition failed to cite specific violated legal provisions or provide reasoned arguments linking the errors to the decision, rendering the grievances legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.: A cassation appeal must contain specific, complete, and referable grounds directly attacking the decision's legal reasoning; generic complaints without cited statutes or detailed argumentation are inadmissible as non-motives.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds tax dispute civil procedure non-motives sanction legal reasoning requirement tassazione dell'IVA lite in materia di tariffa credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, c.p.c.
Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
10862 del 07/05/2018); - in particolare, in base all'art. 366, comma 1, n.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002
art. 380 bis cod. proc. civ
2295/2014; - l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate- riscossione resistono con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.2, n. 10862 del 07/05/2018
Cass. n. 21296 del 2016
In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi della citata disposizione (così Cass. n. 21296 del 2016; Sez.
Sez. 6 - 5, n. 187 del 08/01/2014
21296 del 2016; Sez. 6 - 5, n. 187 del 08/01/2014; Sez.
Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007
187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez.
Sez. 3, n. 359 del 2005
Sez. 1 n. 4036 del 2011
17125 del 2007 e sez. 1 n. 4036 del 2011).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 19138 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da ZHU HONG rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to Aristide Zampaglione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Roma, Via Calabria n. 56; -ricorrente - Contro ADER- Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Presidente pro tempore, e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5408/25/17, depositata in data 15 dicembre 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell' 8 marzo 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - Hong Zhu propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, aveva respinto l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate- riscossione avverso la sentenza n. 315/01/2017 della Commissione Tributaria provinciale di Brescia che aveva dichiarato inammissibile, per violazione del principio del ne bis In idem, il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento con la quale erano state iscritte a ruolo Iva, per l'anno 1997, nonché Ilor, per gli anni 1996-1997 a seguito della sentenza della CTR n. 2295/2014; - l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate- riscossione resistono con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE -con il presente ricorso, la contribuente formula a questa Corte i seguenti quesiti "1) poiché l'interruzione del giudizio è causa tipica di interruzione, poteva la CTR, sezione 25, emettere la sentenza?;

2) poiché nessuna delle due parti convenute si è ritualmente costituita, la CTR poteva riconoscere alle stesse le spese di lite?; 3) è ammissibile che il giudice, a prescindere da quanto sopra, quantifichi le spese di lite a forfait, senza fornire alcuna spiegazione sull'iter che generato il quantum?" -il ricorso si profila inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità; - il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass.

Sez.2, n. 10862 del 07/05/2018); - in particolare, in base all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il "decisum" della sentenza gravata (così ad es. sez. 5 n. 17125 del 2007 e sez. 1 n. 4036 del 2011).

In altri termini, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi della citata disposizione (così Cass. n. 21296 del 2016; Sez. 6 - 5, n. 187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez. 3, n. 359 del 2005 e altre); -nella specie, la mancanza di qualsivoglia riferimento alle norme di legge in tesi violate non rende comprensibile l'esatto motivo della doglianza e impedisce di procedere alla qualificazione giuridica del vizio denunciato in difetto di argomentazioni giuridiche aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; -in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; - nulla sulle spese del giudizio di legittimità non risultando agli atti l'avviso di ricevimento relativo alla notifica, a mezzo servizio postale, del controricorso;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Cosi deciso in