Cassation court dismisses tax appeal inadmissibility claim because retroactive procedural law applies to remanded proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax court's decision declaring an appeal inadmissible for being late. The agency argued that a 2009 law shortened the appeal deadline to six months, but the court found the original proceedings had commenced before this change. Crucially, the case had been remanded to the first-instance court by the Cassation itself due to a necessary joinder defect, triggering the rule that new laws apply to such remanded trials.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 383 c.p.c.: In cases remanded by the Court of Cassation due to nullity of the entire proceeding, the new law applies to the retrial, unlike prosecutorial remands where the old law prevails.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26212-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro FRANCESCO DE CESARE RISCALDAMENTI di DI CESARE ANDREA & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché DI CESARE Giuseppe e DI CESARE Andrea; - intimati - avverso la sentenza n. 1853/01/2020 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 23/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI, Rilevato che:
1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avvisi di accertamento emessi con riferimento all'anno d'imposta 2000 nei confronti della società contribuente e dei soci, nonché di una successiva cartella di pagamento, con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate perché tardivamente proposto.
2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un motivo, cui non replicano gli intimati.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che 1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale, deducendo la violazione degli artt. 46 e 58, della legge n. 69 del 2009 con conseguente falsa applicazione del comma 17 del citato art. 46, censura la statuizione di inammissibilità dell'appello perché erroneamente ritenuto tardivo dalla Commissione tributaria regionale che aveva applicato il termine lungo di sei mesi anziché quello di un anno previsto per i giudizi, come quello di specie, instaurati antecedentemente al 4 luglio 2009.
2. Il motivo, diversamente dalla proposta (Cass., Sez. U, n. 8999 del 2009), è infondato e va rigettato.
3. Dalla sentenza della CTP di Roma, riprodotta per autosufficienza nel ricorso nella parte in questa sede rilevante, emerge che i giudizi di primo grado, poi riuniti, erano stati introdotti con ricorsi del 2004 (quelli avverso gli avvisi di accertamento) e nel 2005 (quello avverso la cartella di pagamento), ovvero in epoca precedente all'entrata in vigore della disposizione che nel 2009 ha modificato, riducendoli da un anno a sei mesi, i termini di impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ.
4. Nella specie però è accaduto che questa Corte, con ordinanza n. 23671 del 2010, pronunciando sul ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la (prima) sentenza d'appello emessa in questo giudizio dalla CTR del Lazio (n. 254/01/2018), rilevata d'ufficio la violazione della regola sul litisconsorzio necessario tra soci e società di persone, cassava la predetta sentenza, dichiarava la nullità dell'intero giudizio e rinviava la causa al giudice di primo grado (CTP di Roma).
5. Ne consegue che nella specie deve farsi applicazione del principio di diritto, affermato da questa Corte in un caso del tutto analogo, secondo cui «In tema di incidenza dello "ius superveniens" sul giudizio di rinvio, mentre nell'ipotesi di rinvio cd. prosecutorio (o proprio) ex art. 383;connma 1, c.p.c., il giudice non deve tener conto delle modifiche processuali "medio tempore" intervenute, vedendosi in una fase ulteriore dell'originario procedimento (introdotto secondo le regole in quel momento vigenti), nel caso rinvio cd. restitutorio (o improprio) ex art. 383, comma 3, c.p.c., le sopravvenienze normative incidono, invece, sul nuovo processo che si svolge dinanzi al primo giudice, cui la causa sia stata rimessa in conseguenza dell'annullamento dell'intero procedimento. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, oltre il termine di sei mesi previsto dalla nuova formulazione dell'ad. 327 c.p.c., come "medio tempore" novellato dalla I. n. 69 del 2009, avverso sentenza emessa dalla CTP a seguito di rinvio improprio da parte della Cassazione, conseguente alla violazione della regola sul litisconsorzio necessario tra soci e s.a.s. nell'ambito di processo tributario)» (Cass. n. 22407 del 2020).6.
In mancanza di costituzione in giudizio degli intimati, nessun provvedimento deve adottarsi sulle spese processuali.
7. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.m. rigetta il ricorso. Così deciso in Roma in data 22/02/2022 Iol Antonio 3_ICANCELL