Cassation court allows appeal against civil court's improper cost allocation due to lack of specific justification for deviation from loser pays principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against the Campobasso Tribunal's decision regarding the allocation of litigation costs. The Tribunal had compensated costs based on general factors like the nature of the dispute and the subsequent administrative discharge, without detailing how these factors specifically justified a deviation from the standard loser-pays rule. The court found this reasoning insufficient because it failed to explain the concrete basis for the exception or connect the subsequent discharge to the original judgment's logic, rendering the cost allocation arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92 cod. proc. civ.; The court must provide specific and concrete reasons to justify a deviation from the loser-pays principle, and general references to case characteristics or subsequent administrative acts are inadequate if they do not explain the actual grounds for the exception.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11301-2021 proposto da: PALLADINO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, V. GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell'avv. FRANCO MURATORI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. RICCARDO CONTARDI; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE (CF.13756881002), in persona del Direttore pro tempore e PREFETTURA DI CAMPOBASSO, in persona del Prefetto pro tempore; - intimate - avverso la sentenza n. 484/2020 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 11301 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che Michele Palladino ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 484 del 2020 del Tribunale di Campobasso, esponendo che: -aveva opposto una cartella di pagamento per debiti previdenziali, deducendo l'intervenuta prescrizione;, - il Giudice di Pace aveva respinto la domanda ritenendo applicabile la prescrizione decennale, con pronuncia riformata dal Tribunale che aveva affermato l'intervenuta estinzione prescrittiva quinquennale, compensando le spese di lite; non hanno svolto difese gli intimati;
Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato compensando le spese processuali sulla base di ragioni inidonee, ovvero «tenuto conto delle difese spiegate, della natura della controversia e delle questioni giuridiche esaminate, del contegno processuale assunto e del sopraggiunto annullamento ex art. 4 d.l. 119/18 convertito in legge 136/18», non integrando le gravi ed eccezionali ragioni necessarie, stante la dichiarata prescrizione e la sopravvenienza, rispetto alla stessa e all'opposizione, dell'intervenuto discarico;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso è fondato;RG n 11301 del 2021 alla fattispecie si applica la disciplina scaturita dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2018, ma le gravi ed eccezionali ragioni, necessarie alla compensazione, non sono evincibili dalle indicazioni della decisione gravata; nella stessa, come anticipato in parte narrativa, si discorre di difese spiegate, natura della controversia, questioni giuridiche esaminate, contegno processuale assunto, senza spiegare in cosa consistessero e senza quindi rendere decifrabile la congruenza rispetto alla statuita deroga al principio della soccombenza; infine, si fa riferimento al discarico per estinzione legale della posizione debitoria, ma si tratta di atto amministrativo pacificamente successivo non solo all'estinzione per prescrizione, ma alla stessa opposizione e, al contempo, del tutto estraneo alla decisione stessa, posto che il Tribunale ha esplicitamente affermato che la ragione più liquida fatta valere, con assorbimento "improprio" delle restanti, inclusa quella della sopravvenuta disciplina legale, era proprio la prescrizione; ne discende che risulta del tutto carente una motivata sussunzione della fattispecie processuale in quella legale; spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Campobasso perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022 Il Presidente (Dott. Enr SCoditti) MERt A IL CANC