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Ordinanza — n. 13484/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to incomplete grounds and improper citation of external documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13484/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds for opposition were not fully reported and external documents were cited without necessary identification details. The appellant argued that the lower court violated procedural rules regarding lawyer suspension and cost calculations, but the Court found the appeal failed to meet statutory requirements for admissibility. Consequently, the Court ruled that the appeal could not proceed without complete reporting of original grounds and precise references to cited evidence.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 6 and n. 3 of the Code of Civil Procedure; The appeal is inadmissible if grounds are not fully reported or if external documents are cited without providing specific indications necessary for their identification and examination by the Court.

Parole chiave

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inadmissible appeal incomplete grounds external documents procedural requirements cost calculation abbandono del procedimento condono delle spese procedurali sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 366, n. 6 of the Code of Civil Procedure
indica trattarsi di opposizione all'esecuzione, con sentenza quindi appellabile; nel ricorso, inoltre, non si indica l'esatta ubicazione dell'atto di ricorso, neppure non rinvenibile, rinviandosi genericamente agli atti dell'opposizione; e sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n.
Art. 366, n. 3 of the Code of Civil Procedure
indica trattarsi di opposizione all'esecuzione, con sentenza quindi appellabile; nel ricorso, inoltre, non si indica l'esatta ubicazione dell'atto di ricorso, neppure non rinvenibile, rinviandosi genericamente agli atti dell'opposizione; e sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n.
Art. 380 bis of the Code of Civil Procedure
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 13, comma 1-quater, of D.P.R. n. 115/2002
Paolo Po eca Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; RG n 8514 del 2021 Cons.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754
Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469
Paolo Porr a acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469, e succ.
Cass., 26/08/2021, n. 23486
Cass., 26/08/2021, n. 23486), bensì risulti essere già presente al momento della notifica dell'atto introduttivo costituito, nel caso, dal ricorso (arg., sia pure in diversa fattispecie, ex Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 27/04/2017, n. 10414
Cass., 03/12/2021, n. 38238
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8514-2021 proposto da: PALMIERI DAVIDE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro APRILIA MARITTIMA 2000 SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata- avverso la sentenza n. 129/2021 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 10/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA. Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che Davide Palmieri ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 129 del 2021 del Tribunale di Udine esponendo che aveva proposto opposizione agli atti di un'esecuzione deducendo di non aveva avuto la necessaria notifica del pignoramento, e il Tribunale l'aveva dichiarata inammissibile per difetto di "ius postulandi", dal momento che il ricorso era stato notificato in proprio dal deducente quale avvocato, allora però sospeso dall'albo, in uno con il patrocinio di altro avvocato in favore del quale non risultava, d'altra parte, alcun mandato; nessuno si è difeso per Aprilia Marittima s.p.a., parte intimata ed originario creditore procedente;

Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 300, 96, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato omettendo di interrompere il processo, una volta verificata la menzionata sospensione dall'albo, senza neppure valutare se l'intervenuta costituzione del convenuto potesse integrare una domanda di prosecuzione, e decidendo a contraddittorio violato; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 91, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe liquidato la voce di spese per la fase conclusiva invece assente stante il mancato deposito di memorie e la rinuncia alla discussione effettuata dalla controparte, e superando quindi i valori medi previsti dalla normativa regolamentare;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; RG n 8514 del 2021 Cons. rel. Paolo Porrøca Rilevato che il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per utilità espositiva, è inammissibile per una pluralità di ragioni; in primo luogo, il gravame non riporta compiutamente i motivi originari di opposizione; si fa riferimento a un «decreto di vendita immobiliare» ricevuto senza la previa notifica del «verbale di pignoramento della cosa detenuta presso il cantiere» (pag. 2 del ricorso), sicché non è dato capire se si trattasse di un'esecuzione immobiliare o mobiliare; di conseguenza non vi è certezza su quali effettivamente fossero i motivi di opposizione e, cioè, se l'inciso riportato faccia o meno parte delle conclusioni svolte; il profilo risulta già di per sé dirimente, poiché parte ricorrente sostiene essersi trattato di opposizione agli atti esecutivi, con decisione dunque ricorribile per cassazione; la sentenza, viceversa, sia pure senza una motivazione ricostruttiva, in epigrafe e conclusioni (pag. 2 e pag.

4) indica trattarsi di opposizione all'esecuzione, con sentenza quindi appellabile; nel ricorso, inoltre, non si indica l'esatta ubicazione dell'atto di ricorso, neppure non rinvenibile, rinviandosi genericamente agli atti dell'opposizione; e sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso - sicché non sono utilizzabili fonti esterne anche ai fini richiesti dall'art. 366, n. 3 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U., 28 novembre 2018, n. 30754) - ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro RG n 8514 del 2021 Cons. rel. Paolo Porr a acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469, e succ. conf.); ciò posto, il primo motivo non si misura neppure con la ragione decisoria, che non è stata riferita, dal Tribunale, a un processo in cui la sospensione dall'albo del patrocinante sia sopravvenuta alla costituzione in giudizio, con conseguente interruzione legale del processo (cfr.

Cass., 26/08/2021, n. 23486), bensì risulti essere già presente al momento della notifica dell'atto introduttivo costituito, nel caso, dal ricorso (arg., sia pure in diversa fattispecie, ex Cass., Sez. U., 27/04/2017, n. 10414); su tale presupposto, poi, il Tribunale ha indicato insanabile la descritta inammissibilità radicale, sicché non vi è stata, in questa prospettiva, violazione del contraddittorio, non idoneamente innescato dalla parte ricorrente stessa, o mancata valutazione della portata dell'avversaria comparsa di costituzione e risposta; il secondo motivo, viceversa, non si conforma neppure alla giurisprudenza di questa Corte - che rileva a mente dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. - secondo cui in caso di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa quando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass., 03/12/2021, n. 38238), fermo restando che la fase decisionale si svolge necessariamente, anche senza discussione e memorie, ma già con le deduzioni svolte all'udienza di precisazione delle conclusioni, quale nel caso riportata in ricorso; non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese di parte intimata;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. RG n 8514 del 2021 Cons. rel. Paolo Po eca Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022 Il Presigénte (Dott. E ce) Scoditti) rfl A 29 APR 2022 IL C.',A NC --- _ _ 17/t,..;z,,,:o p; 'ERE