Ordinanza — n. 13481/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso 6362-2021 proposto da: PADOVA EXPO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA ADRIANA 5, presso lo studio dell'avv. ELENA VACCARI, rappresentata e difesa dagli avv.ti MARCO RECCHINO e MASSIMO ARGAN; - ricorrente - contro COIN PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 22, presso lo studio dell'avv. VALERIO PESCATORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti PIERO FRANCESCO BELLONI PERESSUTTI e GIAMPAOLO BELLONI PERESSUTTI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1959/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 13481/2022 — snciv · Corte di Cassazione: ELENA VACCARI, rappresentata e difesa dagli avv.ti MARCO RECCHINO e MASSIMO ARGAN; - ricorrente - contro COIN PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 22, presso lo studio dell'avv. VALERIO PESCATORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti PIERO FRANCESCO BELLONI PERESSUTTI e GIAMPAOLO BELLONI PERESSUTTI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1959/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 6362-2021 proposto da: PADOVA EXPO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA ADRIANA 5, presso lo studio dell'avv. ELENA VACCARI, rappresentata e difesa dagli avv.ti MARCO RECCHINO e MASSIMO ARGAN; - ricorrente - contro COIN PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 22, presso lo studio dell'avv. VALERIO PESCATORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti PIERO FRANCESCO BELLONI PERESSUTTI e GIAMPAOLO BELLONI PERESSUTTI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1959/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 06362 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che Padova Expo s.r.l. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1959 del 2020 della Corte di appello di Venezia esponendo che: -aveva notificato, a Paolo Coin, precetto per il pagamento di una penale annessa a un'inibitoria giudiziale cautelare concernente la diffusione di informazioni commerciali riservate; - l'intimato si era opposto, e il Tribunale aveva accolto l'opposizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello in base a un'interpretazione restrittiva, nella prospettiva della deducente, del titolo esecutivo; resiste con controricorso Paolo Coin; le parti hanno depositato memorie;
Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si prospetta la violazione degli artt. 614-bis e 615, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nell'interpretazione del titolo esecutivo oggetto di precetto; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità, per tardività, del ricorso;RG n 616 del 2021 Cons. rel. Paolo P 7( si tratta infatti di una opposizione a precetto, sicché non opera la sospensione feriale dei termini; l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere a esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (Cass., 22/10/2014, n. 22484, e succ. conf.); in memoria parte ricorrente evidenzia, in particolare, di aver svolto la domanda subordinata di accertamento di almeno una violazione dell'inibitoria con corrispondente condanna al pagamento; si tratta, però, di un'allegazione inidonea a spostare l'anticipata conclusione poiché:
a) nel ricorso, prim'ancora che nella memoria, non vengono idoneamente riprodotte la domanda ovvero le deduzioni in parola, in violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (ai sensi di Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
b) nel ricorso, così come nella memoria, non si riferisce né si formula una censura per omessa pronuncia sulla domanda ovvero allegazione subordinata affermata come tale (non è dato comprendere compiutamente se diretta o meno a ottenere un nuovo e riconvenzionale accertamento sulla situazione sostanziale oggetto del titolo esecutivo ovvero un mero accoglimento solo parziale dell'opposizione esecutiva); quanto alla richiesta di condanna della ricorrente a titolo di responsabilità processuale aggravata, sollecitata in memoria da parte controricorrente, la stessa va disattesa non sussistendo alcuna automaticità tra una vagliata inammissibilità e la suddetta conseguenza in rito; spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in 13.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, oltre il 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali se dovuti.RG n del 2021 Fp/ s. rel. o Porreca Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022 Il Pres/i-ciente (Dott. E )Scoditti) Dosi-T-A-ro IN CANCELLEER 2 9 APR 2022 IL CANCELLIE oggi Vincenzo Pio Ma