Cassation court dismisses appeal due to lack of timely notification proof and missing relata document.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Riscossione Sicilia S.p.A. against the Palermo Court of Appeal's decision inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in not requiring the production of the actual text of payment orders, claiming receipt of notices was sufficient. The court rejected this, ruling that the appeal was procedurally improper because the required proof of timely notification of the appealed judgment was missing from the file.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, cod. proc. civ.; Art. 380 bis, cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if the proof of timely notification of the appealed judgment is absent from the case file, as this constitutes a fundamental defect preventing the exercise of the right of defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5420-2021 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. LOREDANA MAZZARELLA; - ricorrente- contro DITTA GIOACCHINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell'avv. CHRISTIAN ARTALE, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE BALSAMO; - controricorrente - Contro ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE- INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimato - avverso la sentenza n. 1479/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 05420 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che Riscossione Sicilia s.p.a. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1479 del 2020 della Corte di appello di Palermo esponendo che: -Gioacchino Ditta aveva proposto opposizione al pignoramento presso terzi ex art. 72-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, deducendo, in particolare, l'intervenuta prescrizione dei crediti; -all'esito della fase sommaria il giudizio di merito veniva riassunto dall'odierna ricorrente limitatamente alle sottese due cartelle inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, deducendo che erano state notificate e seguite da due intimazioni di pagamento parimenti notificate; - il Tribunale accoglieva l'opposizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, secondo cui, sebbene fosse stato documentato l'arrivo a destinazione degli avvisi di ricevimento riferiti alle intimazioni, indicate dal riscossore come utilmente interruttive della prescrizione, non era stato documentato il testo delle stesse, non prodotto neppure in copia, sicché l'affermazione che il plico ricevuto contenesse un'effettiva intimazione, ovvero altro atto idoneamente interruttivo, rimaneva meramente tale; resiste con controricorso Gioacchino Ditta;
Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 26, 50, d.P.R. n. 602 del 1973, 1335, 2697, 2700, 2943, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di RG n 5420 del 2021 Cons. rel. Paolo Porca considerare che, una volta provata la ricezione dell'avviso, non era necessario produrre alcun testo dell'atto sia perché rispondente al modello avallato dal vigilante Ministero dell'economia, sia perché il destinatario non aveva provato e neppure dedotto che il plico contenesse altro;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso è improcedibile; difetta agli atti la produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, necessaria alla cosiddetta prova di resistenza, non essendovi tempestività tra la pubblicazione del provvedimento gravato e la notifica del ricorso; tale prova non è rinvenibile neppure negli atti della parte controricorrente (come sarebbe stato rilevante: Cass., Sez. U., 02/05/2017, n. 10648, Cass., 15/09/2017, n. 21386 e succ. conf.); si evidenzia, inoltre, che tale produzione non emerge neppure nell'indice degli allegati documentali del ricorso e del controricorso; stante l'inderogabile previsione contenuta nell'art. 369, cod. proc. civ., a nulla rileva la pur concorde indicazione della data in parola ad opera delle parti; spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in 2.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, con distrazione in favore dell'avvocato Giuseppe Balsamo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se RG n 5420 del 2021 Cons. r ti, \•19Ifget« Int. pq , dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022 Il P dente Scoditti) OSIrtoCAN(.Y.J..E:WA . 2 9 APR 2022 IL CANCELLIE oggi, Virenze