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Ordinanza — n. 13478/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming opposition to precetto is not subject to holiday term suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13478/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's argument constituted a claim of error in judgment rather than a perceptible error. The court noted that the opposition to a precetto is a procedural act contesting the right to enforce execution before it has begun, and thus does not fall under the holiday term suspension rules. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the strict criteria for revocation under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, n. 1 cod. proc. civ.; Art. 380 bis cod. proc. civ.: An appeal for revocation based on a claim of error in judgment regarding the applicability of holiday term suspensions to an opposition to a precetto is inadmissible as it lacks the requisite perceptible error.

Parole chiave

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revocazione ordinanza errore di giudizio sospensione feriale opposizione precetto codice procedura civile revoca dell'opposizione opposizione al precetto esecutivo sospensione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis, n. 1 cod. proc. civ.
è opportuno aggiungere che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, come tale rilevante ai sensi dell'art. 360-bis, n.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 380 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 10/06/2021, n. 16439
civ.; Rilevato che il ricorso è manifestamente inammissibile; la censura deduce un preteso errore di giudizio e non percettivo, sicché risulta estranea al perimetro del giudizio di revocazione (Cass., 10/06/2021, n. 16439);
Cass., 22/10/2014, n. 22484
Paolo P41reca d'impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (Cass., 22/10/2014, n. 22484, e succ.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 66-2021 proposto da: BONAYAT WAFA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUALTIERO SERAFINO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VITTUCCI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro DE PROPRIS EUGENIO; - intimato - avverso l'ordinanza n. 23762/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA. Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che Bonayat Wafa ricorre, sulla base di un unico motivo, per la revocazione dell'ordinanza n. 23762 del 2020 di questa Corte esponendo che aveva dichiarato erroneamente tardivo un ricorso per regolamento di competenza in tema di opposizione a precetto indicato come non soggetto a sospensione feriale dei termini;

è rimasto intimato Eugenio De Propris; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si prospetta l'errore in cui sarebbe incorsa questa Corte ritenendo l'opposizione a precetto un giudizio in materia esecutiva, posto che la minacciata esecuzione non era neppure iniziata; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso è manifestamente inammissibile; la censura deduce un preteso errore di giudizio e non percettivo, sicché risulta estranea al perimetro del giudizio di revocazione (Cass., 10/06/2021, n. 16439);

è opportuno aggiungere che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, come tale rilevante ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere a esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi RG n 66 del 2021 Cons. rel. Paolo P41reca d'impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (Cass., 22/10/2014, n. 22484, e succ. conf.); non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese della parte intimata;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022 7, 2 T.ì IL CANCELLIE • r irg ERTO CANCELLIERE L? CTO Vincenzo Pio Massimili 41-resi