Cassation appeal dismissed for late filing; failure to deposit document within statutory deadline renders it inadmissible. The court ruled the appeal procedurally barred due to non-compliance with strict time limits. The decision emphasizes that missing filing deadlines cannot be cured by subsequent actions or party arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Damiano Viel inadmissible and dismissed the case. The appellant failed to deposit the appeal document at the court registry within the statutory period required by Article 369 of the Code of Civil Procedure, despite notifying the opposing agency. The court held that the failure to meet this peremptory deadline renders the appeal procedurally barred, a rule that cannot be remedied by the contrari-courier's participation or arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The failure to deposit a cassation appeal within the prescribed time limits renders it inadmissible, and this defect cannot be cured by subsequent acts or the participation of the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 9747 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto Da VIEL DAMIANO, quale presidente dell'Associazione El Tortuga -ricorrente non costituito- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- Nonché Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1663/18, depositata in data 12 giugno 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1„ lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni„ dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. VIEL DAMIANO, quale presidente dell'Associazione El Tortuga in data 18 gennaio 2019 notificava all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ricorso per cassazione avverso la sentenza del Veneto n. 1663/18, depositata in data 12 giugno 2018 pronunciata nel giudizio di impugnazione di avviso di irrogazione sanzioni per utilizzo di videoterminali, con offerta di giochi illecita.
Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 3.4.2019, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. La costituzione dell'intimata (nella specie ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate, benché nella nota di iscrizione a ruolo fosse stata indicata come intimata l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez.
U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017; Cass. 41967/2021). La controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019;
Cass. n. 252/2001 e Cass.26529/2017; Cass. 41967/2021). Atteso che ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate benché nella nota di iscrizione a ruolo fosse stata indicata come intimata l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte della ricorrente, non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., sez. un., n. 4315 del 2020; n. 1343 del 2019).
P.Q.M.
dichiara il ricorso improcedibile. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, così deciso in data 9.3.2