Italian Court dismisses commercialist's IRAP refund appeal due to failure to prove non-use of professional association structure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the commercialist's appeal inadmissible for failing to meet the burden of proof regarding his professional activities. The appellant argued that his role in third-party boards should exempt him from IRAP tax, but the lower court found he did not demonstrate non-use of his professional association's structure. The Supreme Court upheld this factual finding, ruling that the onus to prove the separation of activities lies with the taxpayer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 d.lgs. n. 446/1997; Art. 360 c.p.c.: In IRAP refund cases, the taxpayer bears the burden of proving non-use of professional association structures when claiming exemption for board roles, and the court of law cannot substitute its own factual assessment of this evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3230-2020 R.G. proposto da: SIVIERO Agostino, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. prof. Francesco d'AYALA VALVA e dall'avv. Licia FIORENTINI ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Parioli, n. 43, presso lo studio legale dei predetti difensori; - ricorrente — contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06.:3633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - '705') --1 avverso la sentenza n. 467/01/2019 della Commissione tributaria regionale del VENETO, depositata in data 12/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI, Rilevato che:
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l'appello proposto da Agostino Siviero, dottore commercialista, avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal predetto contribuente contro il silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso dell'IRAP versata dal Siviero negli anni d'imposta dal 2004 al 2012 per l'attività dal medesimo «prestata„ al livello individuale, quale componente di Collegi sindacali o di Consigli di amministrazione di Società commerciali». 1.1. I giudici di appello affermavano che «nemmeno in questo grado di giudizio il contribuente ha in qualche modo dimostrato di non utilizzare la struttura dell'Associazione professionale, di cui è socio e che ha sede nello stesso immobile dove si trova lo studio del SIVIERO, per lo svolgimento della propria attività professionale».
2. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha replicato l'Agenzia delle entrate con controricorso.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
4. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:
1. Con il motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, in combinato disposto dagli artt. 3, comma 1, lett. c), e 8 del medesimo d.lgs., in relazione agli artt. 49, commi 1 e 2, lett. a), "vecchio TUIR" e 50, comma 1, lett. c-bis), "nuovo TUIR, sostenendo l'erroneità della statuizione impugnata in quanto contraria ai principi giurisprudenziali in materia di IRAP, che escludono dalla sottoposizione a tale imposta le attività svolte dal commercialista come componente di collegio sindacale e di consiglio di amministrazione presso organizzazioni terze.
2. Il motivo è inammissibile per erronea deduzione del vizio dedotto.
3. In nessuna parte della statuizione impugnata risulta violato il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., ex multis, Cass.n. 4246 del 2016, n. 22138 del 2016, secondo cui il commercialista, che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società, non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività perché è soggetto a imposizione fiscale unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata, sempreché, però, risulti possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l'esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati (cfr. Cass. n. 1712 del 2017; Cass. n. 16372 del 2017), con onere probatorio all'evidenza gravante sul contribuente.
4. Ed infatti, già Cass. n. 3434 del 2012 aveva affermato che «In tema di IRAP, non ha diritto al rimborso di imposta il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un'attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie dii compensi eventualmente conseguiti e di verificare l'esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul contribuente» (cfr. in termini, anche Cass. n. 19327 del 2016, in motivazione).
5. Ovviamente un tale tipo di accertamento spetta al giudice di merito che nel caso di specie ha chiaramente affermato che il contribuente non aveva adempiuto al proprio onere probatorio non avendo «dimostrato di non utilizzare la struttura dell'Associazione professionale, di cui è socio e che ha sede nello stesso immobile dove si trova lo studio del SIVIERO, per lo svolgimento della propria attività professionale».
6. Tale accertamento in fatto è sindacabile in sede di legittimità nei limiti ristretti della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.
5) cod. proc. civ., nella specie neppure invocata e da interpretarsi come riduzione del sindacato al minimo costituzionale ovverosia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014).
7. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 08/03/2022 Il Presid