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Ordinanza — n. 13318/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal judgment for apparent lack of reasoning violating constitutional duty to motivate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13318/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission's decision to reduce a company's income. The court found the lower tribunal's reasoning merely apparent, as it relied on unproven assertions without logical analysis or reference to specific evidence. Consequently, the judgment was quashed and remanded for a new trial to ensure compliance with constitutional requirements for judicial motivation.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 6 Cost.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: A judicial decision is void if its motivation is merely apparent, failing to allow control over the logic of the reasoning and thus violating the constitutional minimum required for a reasoned judgment.

Parole chiave

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apparent lack of motivation constitutional duty to reason tax appeal cassation violation of Art 111 remand for new trial ripresa fiscale aziendale rimborso dell'IVA ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 6 Cost.
Roberto Succio - 2 norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.; ancora, si è ritenuto (Cass.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
111 comma 6 Cost." (vedi anche Cass. 13248 del 2020);
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
in relazione all'art. 360 c.
art. 111 comma 6 Cost
Roberto Succio - 2 norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.; ancora, si è ritenuto (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Ord. n. 13248 del 30/06/2020
Cass. Sez. 6, Ord. n. 9105 del 07/04/2017
Cass. n. 22598 del 2018
4, c.p.c." (in argomento Cass. n. 22598 del 2018); e la sentenza in oggetto risulta in effetti viziata in tali termini, poiché non ha esposto le ragioni che l'hanno condotta a decisione, non risultando comprensibile il solo ritenere, come scrive la CTR, "prova degna di considerazione" circa l'origine delle somme Cons.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 11408/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rnn@mailcert.avvocaturastato.it ) - ricorrente - Contro TIRIMACCO WALTER rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Maria Serpieri (PEC: mariaserpieri@ordineavvocatiroma.org ) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo n. 774/01/19 depositata in data 20/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio Rilevato che: - il contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli per IRPEF, IVA e IRAP 2012 e conseguenti sanzioni e interessi come per legge; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principale l'Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva in parte l'appello dell'Agenzia delle Entrate rideterminando in euro 27.353. il reddito d'impresa del contribuente; - ricorre a questa Corte l'Amministrazione Finanziaria con due motivi di ricorso; il contribuente resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria;

Considerato che: - vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità di cui al controricorso; invero l'impugnazione, nei suoi motivi, è adeguatamente specifica nella formulazione delle questioni poste che risultano sia percepibili (e quindi autosufficienti) da questo Collegio, sia circoscritte a profili di diritto, quindi scevre da valutazioni del meritus causae; - in ordine poi all'eccezione relativa all'asserito difetto di interesse in capo a parte ricorrente, la stessa è comunque infondata in quanto genericamente formulata e con riferimento in ogni caso a profili attinenti il merito della lite; - venendo quindi al primo motivo di ricorso, con esso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR motivato la propria decisione in modo apparente; - il motivo è fondato; - nella giurisprudenza di questa Corte si afferma costantemente (tra le molte, vedasi la redente pronuncia Cass.

Sez. 1, Ord. n. 13248 del 30/06/2020) che la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle Cons. Est. Roberto Succio - 2 norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.; ancora, si è ritenuto (Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 9105 del 07/04/2017) ricorrere il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; con riguardo poi alla «motivazione apparente», essa è presente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento,, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1 , 18 giugno 2018 n. 16057; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232;

Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009); si è così precisato che "ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta Cons. Est. Roberto Succio - 3 ivi di indicare gli elementi da CLIi ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (vedi Cass. n. 9105 del 2017; n. 20921 del 2019) ed ancora che "la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost." (vedi anche Cass. 13248 del 2020);

è ben vero che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è però pur sempre violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c." (in argomento Cass. n. 22598 del 2018); e la sentenza in oggetto risulta in effetti viziata in tali termini, poiché non ha esposto le ragioni che l'hanno condotta a decisione, non risultando comprensibile il solo ritenere, come scrive la CTR, "prova degna di considerazione" circa l'origine delle somme Cons. Est.

Roberto Succio - 4 collocate all'estero l'avere "dedotto, fornendo i relativi numeri, anch'essi degni di essere presi in considerazione per la loro congruità"; è chiaro infatti che il solo dedurre - vale a dire sostenere, affermare - è cosa ben diversa dal provare; - in altri termini, la CTR ha solo apparentemente motivato basando la propria statuizione su pure affermazioni del contribuente, costituenti nel concreto illazioni ove non provatefome non provate esse sono risultate e sono state valutate dalla stessa narrazione della sentenza impugnata e non, come dovevasí, su elementi di prova in ordine alla valutazione dei quali andava presa posizione nella motivazione; - risulta quindi del tutto manchevole sia il percorso argomentativo seguito dal giudice sia l'indicazione o la descrizione sia pur essenziale dei documenti visionati per addivenire a decisione; - il primo motivo di ricorso è quindi accolto; il secondo motivo risulta allora assorbito; - la sentenza è pertanto cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in diversa composizione che statuirà anc