Cassation court allows tax agency appeal, quashing lower court for late appeal due to procedural term errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional administrative decision, quashing the lower court's judgment. The lower court had incorrectly deemed the taxpayer's appeal timely despite it being filed over six months after the original provincial decision was deposited. The court ruled that the appeal was inadmissible because it missed the statutory deadline, which had been calculated from the date of deposit rather than notification, and the new procedural rules did not apply retroactively to this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 155 c.p.c.: The appeal is inadmissible because it was filed after the six-month statutory deadline calculated from the deposit date, and the reduction of the suspension period does not apply to appeals filed before the relevant date.
Parole chiave
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e ORDINANZA sul ricorso 31166-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SENNA LUIGI; - intimato - avverso la sentenza n. 2456/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 28/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso limitatamente alle detrazione per carichi familiari relativamente ad un avviso di accertamento per varie imposte quanto all'anno 2006; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l'appello della parte contribuente affermando, per quanto qui d'interesse, che l'atto è stato notificato nel rispetto delle norme procedimentali, e il contribuente lo ha impugnato nei termini. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 20, 38, 51, 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, 327 cod. proc. civ., come novellato dalla legge n. 69 del 2009, nonché dell'art. 2963 cod. civ. in relazione all'art. 1, comma 1, della legge n. 742 del 1969 nel testo applicabile ratione temporis, anteriormente alla modifica apportata a tale comma dall'art. 16 del D.L. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014 per essere l'appello della parte contribuente inammissibile perché tardivo.
Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte infatti: in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla I. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della Ric. 2020 n. 31166 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio; pertanto, ai fini del computo del termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ha dichiarato inammissibile la revocazione ex art. 395 comma 1, n. 3, c.p.c., deve aversi riguardo all'originario atto introduttivo, venendo in considerazione pur sempre un mezzo di impugnazione, sia pure di carattere straordinario (Cass. n. 37750 del 2021); la riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla I. n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., alle impugnazioni delle sole decisioni pubblicate o notificate a partire dal 10 gennaio 2015 (Cass. n. 17949 del 2021); in tema di impugnazione, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, comma 1, c. p. c., che va calcolato "ex nominatione dierum", prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno e, se il termine viene conseguentemente a cadere in giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, come previsto dall'art. 155, comma 3, c. p. c. (Cass. n. 2763 del 2020).
La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che l'atto è stato notificato nel rispetto delle norme procedimentali, e il contribuente lo ha impugnato nei termini - ha erroneamente ritenuto tempestivo l'appello della parte contribuente. Infatti, come correttamente documentato dal ricorso in tal senso rispettoso del principio di autosufficienza, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, mai notificata, è stata depositata il 10 febbraio 2014, mentre l'appello del contribuente è stato Ric. 2020 n. 31166 sez.
MT - ud. 23-03-2022 -3- notificato mediante consegna in Ufficio il 29 settembre 2014, ossia oltre il termine ultimo di sei mesi previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. maggiorato di 46 giorni per la sospensione feriale (termine ultimo che cadeva giovedì 25 settembre 2014). Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 23 marzo 20(22. Il Presidente '1a4rJi.9cci DEPOSITATO IN CANCELL