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Ordinanza — n. 13300/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows tax agency appeal, ruling tax lapse deadlines are non-claimable and must be raised ex officio.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13300/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that had granted an VAT refund. The agency argued that the two-year statute of limitations for the refund request was a non-claimable deadline that the court must raise on its own initiative. The court agreed, stating that unlike deadlines benefiting taxpayers, those benefiting the tax administration are indisponible and cannot be treated as new exceptions. Consequently, the lower court's failure to address the lapse ex officio was corrected, and the case was remitted for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 21 d.lvo 546/1992; Art. 2969 c.c.: In tax matters, deadlines for the administration's benefit are indisponible situations that must be raised ex officio by the court, regardless of whether they were invoked by the parties.

Parole chiave

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tax administration statute of limitations ex officio duty VAT refund non-claimable deadline indisponible situation tax appeal rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 21 d.lvo 546/1992
2.1 E' pacifico che il termine per la richiesta di rimborso, in mancanza di disposizioni specifiche, è quello biennale, decorrente dal pagamento, o se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto al rimborso sancito dall'art. 21 d.lvo 546/1992.
Art. 2969 c.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5862/2013
Cass. n. 4670/2012
Cass. n. 317/2015
Cass. n. 22399/2017
Cass. n. 26378/2019
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11861-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro EDILPRIOLO SRL IN FALLIMENTO; - intimato- avverso la sentenza n. 2408/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 09/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. RITENUTO CHE 1 La soc. Edilpriolo srl, nelle more del processo dichiarata fallita, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa avverso il diniego di rimborso del credito Iva, pari ad € 8.784,94, non detratta negli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. 2.La CTP accoglieva il ricorso.

3. Sull'impugnazione dell'Agenzia la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l'appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, la novità del motivo di appello, che faceva leva sulla decadenza della domanda di rimborso per gli anni 2000 e 2001. 4 Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di unico motivo. Il contribuente non ha svolto difese. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio CONSIDERATO CHE Ric. 2020 n. 11861 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- 1.Con l' unico motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 d.lvo 546/92 e 2969 cc, per aver errato la CTR nel non ritenere rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio la violazione del termine di decadenza. 2 II motivo è fondato. 2.1 E' pacifico che il termine per la richiesta di rimborso, in mancanza di disposizioni specifiche, è quello biennale, decorrente dal pagamento, o se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto al rimborso sancito dall'art. 21 d.lvo 546/1992. 2.2 Trattasi indiscutibilmente di un termine di decadenza. 2.3 Orbene questa Corte è ferma nel ritenere che, in materia tributaria, la decadenza prevista in favore dell'amministrazione finanziaria, a differenza di quelle poste a favore del contribuente, attiene a situazione non disponibile, e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio, purchè emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio, sicchè la stessa è sottratta al regime delle eccezioni nuove (cfr.Cass. n. 5862/2013, 4670/2012, 317/2015, 22399/2017 e 26378/2019). 2.4 II superiore indirizzo ha ancor più valore con riguardo ai tributi armonizzati, come quelli della fattispecie, che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea e per i quali, pertanto, il vincolo di indisponibilità si colora di profili ancora più accentuati.

3. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra enunciati e provvederà,. alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2020 n. 11861 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3-

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 febbraio Il Presidente Dr. Antor4 Frrc o kt \ L k, DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi,