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Ordinanza Interlocutoria — n. 13294/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to ordinary section for joint handling with related proceedings regarding tax debt.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13294/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the interlocutory order by remanding the case to the ordinary section for joint handling with a related proceeding. The taxpayer, Alessandro Cavallari, appealed a tax assessment regarding income from participation, while the tax agency sought to fix a hearing date after denying a debt relief request. The court decided to transfer the case because the other related matter involving a different partner had already been settled, making joint treatment necessary for efficiency.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 6 D.L. n. 119/2018: When related proceedings involve the same subject matter or parties, the court may remand the case for joint handling to ensure procedural efficiency and consistent resolution.

Parole chiave

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tax appeal cassation joint handling proceedings income from participation debt relief denial procedural remand order reddito delle partecipazioni in diritto tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 5 TUIR
Art. 6 D.L. n. 119/2018
5 del TUIR, per l'anno di imposta 2009; -il contribuente resiste con controricorso; - in data 16 aprile 2019 il contribuente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 380-bis c.p.c.
119/2018 notificato al contribuente il 24.7.2020; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
119/2018 notificato al contribuente il 24.7.2020; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il controricorrente ha depositato memoria;
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Testo completo

e ORDINANZA IP L Sul ricorso iscritto al numero 3658 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Alessandro Cavallari in proprio e nella qualità di socio legale rappresentante della C.L.C. di Camellini Giorgio & C. s.n.c. rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Francesco Ferri, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Fiammetta Fagioli, in Roma, alla Via Garofalo n. 81; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 1924/05/17, depositata in data 16 giugno 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna indicata in epigrafe, che aveva accolto l'appello proposto da Alessandro Cavallari, quale socio di C.L.C. di Camellini Giorgio & C. s.n.c., avverso la sentenza n. 640/01/2016 della Commissione tributaria provinciale di Modena che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva contestato nei confronti di quest'ultimo, quale socio della suddetta società, maggiore reddito da partecipazione, ai fini Irpef, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, per l'anno di imposta 2009; -il contribuente resiste con controricorso; - in data 16 aprile 2019 il contribuente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, disposta con ordinanza interlocutoria del 3.6.2019; -l'Agenzia delle entrate ha depositato istanza di fissazione della udienza di discussione a seguito di diniego di condono ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 notificato al contribuente il 24.7.2020; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il controricorrente ha depositato memoria;

CONSIDERATO CHE - alla luce della memoria depositata dal controricorrente, appare opportuna la trattazione congiunta con il procedimento RG 25259/2017 riguardante il socio Lelli Pierluigi, pendente dinanzi alla sezione ordinaria (essendo stato l'altro procedimento RG 13804/2017, concernente la società e i soci Camellini e Cavallari, già definito, come dedotto dal ricorrente, con decreto n. 7326/22 del 7.3.22 di estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata); P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione congiunta con il procedimento RG 25259/2017.

Così deciso in Roma il 23 marzo 2022 v ib>asfr Al #k t "ririik Clegi, 2 8