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Ordinanza Interlocutoria — n. 13292/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court stays tax appeal case pending Supreme Court ruling on automated tax notice motivation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13292/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Domenico Stigliano's cassation appeal against a tax authority decision, ordering a remand to a new docket. Stigliano argued the tax notice lacked required motivation regarding the taxable amount and interest calculations, while the tax authorities resisted the appeal. The court decided to suspend the proceedings because a pending Supreme Court ruling on the motivation of automated tax notices directly impacts this case.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: The Supreme Court may stay proceedings and remand the case to a new docket when a pending ruling on a specific legal issue (such as the motivation of tax notices) is required to resolve the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal tax notice motivation automated tax assessment procedural stay remand to new docket ricupero d'imposta pagamento diretto procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 3 della legge n. 241/90
1962/02/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto di rigetto del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento emessa, ex art. 36bis del d.P.R.
Art. 7 della legge n. 212/000
Art. 1, comma 1, lett. c) n. 1 del d.lgs. n. 32/2001
3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600/73
Art. 25 del d.P.R. n. 602/73
Art. 112 c.p.c.
3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art.
Art. 91 c.p.c.
e dell'art. 91 c.p.c. per avere la CTR 1)omesso di pronunciarsi sulla censura relativa alla avvenuta condanna - da parte della CTP - del contribuente al pagamento delle spese legali in favore delle resistenti benché costituiti soltanto a mezzo funzionari e non avvocati;
art. 380 bis cod. proc. civ
600/73, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale, per l'anno 2011, ai fini Irpef, oltre interessi e sanzioni; - l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate- riscossione resistono con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
art. 112 c.p
3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza interlocutoria n. 31960 del 5 novembre 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA i Sul ricorso iscritto al numero 28260 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Domenico Stigliano rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to Gianni Di Pierri, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Valerio Santagata in Roma alla Via Muzio Clementi n. 51; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Presidente pro tempore, domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; - controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sezione staccata di Taranto n. 116/28/2020, depositata in data 27 gennaio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - Domenico Stigliano propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia e delle entrate e dell'Agenzia delle entrate- riscossione avverso la sentenza n. 1962/02/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto di rigetto del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento emessa, ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale, per l'anno 2011, ai fini Irpef, oltre interessi e sanzioni; - l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate- riscossione resistono con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241/90, 7 della legge n. 212/000, 1, comma 1, lett.

c) n. 1 del d.lgs. n. 32/2001, per avere la CTR disatteso il motivo di gravame concernente il difetto di motivazione della cartella di pagamento in questione ancorché, ad avviso del contribuente, quest'ultima fosse priva della indicazione dell'imponibile, degli interessi e delle sanzioni nonché dei criteri adottati per il computo delle somme richieste; - con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e 25 del d.P.R. n. 602/73 per avere la CTR disatteso il motivo di censura attinente alla mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento; - con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 91 c.p.c. per avere la CTR 1)omesso di pronunciarsi sulla censura relativa alla avvenuta condanna - da parte della CTP - del contribuente al pagamento delle spese legali in favore delle resistenti benché costituiti soltanto a mezzo funzionari e non avvocati;

2) condannato al pagamento delle spese di secondo grado in favore delle resistenti costituiti soltanto a mezzo funzionari; -che occorre rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SU di questa Corte - investita con ordinanza interlocutoria n. 31960 del 5 novembre 2021- sulla questione della motivazione della cartella in ordine agli interessi; PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SU di questa Corte; Così deciso in Roma il 9 marzo 2022 -, I