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Ordinanza Interlocutoria — n. 13290/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to ordinary section due to lack of consolidated case law on procedural interest in tax prescription disputes.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13290/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court remanded the case to the ordinary section for public hearing because no consolidated legal position exists regarding the procedural interest required to challenge a tax roll extract for post-notification prescription. The heirs argued that the tax credit prescribed after notification, while the tax authority contended such prescription could not be raised against the roll extract. The court decided to suspend the decision pending further clarification on this specific procedural issue.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis, comma 1, c.p.c.; Art. 380 bis, comma 2, c.p.c.: When no consolidated case law exists on a specific procedural requirement for appeal, the court must remand the case to the ordinary section for public hearing to establish the necessary legal position.

Parole chiave

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procedural interest tax prescription roll extract consolidated case law remand to ordinary section public hearing tax appeal responsabilità per debiti ereditari

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis, comma 1, c.p.c.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 380 bis, comma 2, c.p.c.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25808-2020 proposto da: BARTOCCIONI EMANUELA, BARTOCCIONI FABRIZIO, in qualità di eredi della Sig. GIANNI GIANNINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SISTINA 48, presso lo studio dell'avvocato MARCO ORLANDO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti- contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1802/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 23/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. Gianni Giannina, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l'estratto di ruolo relativo a tre cartelle esattoriali, asseritamente notificate tra gli anni 2004 e 2006, per tributi Irpef anni di imposta 1998, 1999 e 2001, deducendo la prescrizione decennale e quinquennale del credito tributario maturata, per effetto della invalidità della notifica delle cartelle esattoriale, ed, in ogni caso, anche nel periodo successivo alla notifica. 2.La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso rilevando, pur riconoscendo la correttezza della notifica delle cartelle, che il credito si era, comunque, prescritto non essendo intervenuti validi atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle. 3.La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l'appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che la prescrizione dei crediti, maturata successivamente alla notifica delle cartelle non poteva essere eccepita impugnando l'estratto di ruolo.

4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per Cassazione Bartoccioni Emanuela e Bartoccioni Fabrizio, eredi della defunta Gianni Giannina, sulla base di un unico motivo. Ric. 2020 n. 25808 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- L'Agenzia delle Entrate-Riscossioni ha svolto difese depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dei principi in tema di interesse ad agire ai fini dell'impugnazione dell'estratto ruolo per l'accertamento della intervenuta prescrizione della pretesa fiscale maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento. ( 2.La controversia non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria non essendoSi formato un indirizzo consolidato in materia 3. La causa va,quindi, rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza

P.Q.M.

Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2022. Il Pr siden dr.Ma CA•4CE