Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 13289/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remands tax sponsorship expense case to ordinary section due to pending related appeals.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13289/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by ordering a remand to the ordinary section for consolidated proceedings. The taxpayer challenged a regional tax commission decision denying sponsorship expenses, while the State Attorney filed a timely counter-claim. The court decided to transfer the case because multiple related appeals were already pending in the ordinary section, necessitating a unified handling of the matter.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When multiple related appeals are pending in a specific section, the court must remand the case to that section to ensure procedural economy and consistent adjudication of connected issues.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax sponsorship expenses interlocutory appeal remand to ordinary section consolidated proceedings tax commission decision contratto di sponsoring costi della campagna spese giustificate dall'uso commerciale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25139-2020 proposto da: CINTIOLI GIORGIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROCCO ALAGNA; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 998/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/03/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZAN I. RILEVATO che il contribuente Cintioli Giorgio ricorre avverso la sentenza della CTR per le Marche che ha confermato la pronuncia della C1P di Ancona, ove erano respinte le ragioni della parte contribuente in tema di spese per sponsorizzazioni; che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che è opportuno rinviare l'affare alla Sezione ordinaria, ove sono già pendenti i ricorsi collegati e, segnatamente rgn 25132/2020; rgn 25146/2020; rgn 25170/2020; 25184/2020, dovendovi inviare altresì gli affari pendenti presso questa VI Sezione rgn 25136/2020 e 25180/2020.

PQM La Corte rinvia l'affare alla V Sezione civile - Tributaria Così deciso in R