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Ordinanza Interlocutoria — n. 13288/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remits case to ordinary section regarding tax notice delivery via post office.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13288/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the immediate dismissal of the tax agency's appeal, instead remitting the case to an ordinary section for further examination. The agency argued that a tax notice sent via registered mail to a post office, rather than a municipal office, failed to constitute valid service. While the Court acknowledged the precedent requiring proof of receipt for direct service, it noted the procedural differences between the current postal scenario and the established case law. Consequently, the Court determined the issue required deeper analysis before a final ruling could be issued.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 58 D.P.R. n. 600/1973: When a notice is sent via registered mail to a post office instead of the municipal office, the procedural irregularity requires remittal to an ordinary section for examination rather than immediate dismissal.

Parole chiave

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tax notice service registered mail delivery post office receipt procedural preclusion Cassation remittal deducibilità delle spese trattenuta imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 58 D.P.R. n. 600/1973
3 per violazione art. 58 d.P.R. n. 600/1973, per non essere stato ricevuto il questionario presupposto all'atto impositivo.
art. 58 d.P.R. n. 600/1973
3 per violazione art. 58 d.P.R. n. 600/1973, per non essere stato ricevuto il questionario presupposto all'atto impositivo.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 10012/2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24128-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro CANTARELLA JONATHAN ; - intimato - avverso la sentenza n. 5314/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/03/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha confermato la pronuncia della CTP di Milano, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di spese per il personale di pendente; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 per violazione art. 58 d.P.R. n. 600/1973, per non essere stato ricevuto il questionario presupposto all'atto impositivo.

La notifica è avvenuta in via diretta, tramite raccomandata non consegnata per temporanea assenza, quindi depositata presso la Casa comunale ed inviata raccomandata di avviso deposito (CAD). Con decisione n. 10012/2021, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che l'interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 8 1. n. 890/1982, richieda anche il deposito in giudizio dell'avviso di ricevimento della CAD (non solo dell'invio) per ritenere perfezionata la notifica al momentaneamente irreperibile; che tale principio è stato sancito con riguardo alla notifica dell'atto impositivo o processuale, mentre qui si controverte di atto preliminare, ancorché pregiudizievole, poiché preclusivo di produrre documentazione a difesa del contribuente in una fase successiva; che, altresì, nella presente fattispecie si controverte della procedura secondo la disciplina postale, ove il piego non recapitato viene Ric. 2020 n. 24128 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2- depositato (non presso la casa comunale, ma) presso l'ufficio postale di prossimità; che, non di meno, in disparte le sopra indicate differenze rispetto al caso trattato dalle Sezioni Unite di questa Corte, permane una forte analogia di principi con la citata sentenza n. 10012/2021, vertendosi della prova della piena conoscenza di un atto (amministrativo, impositivo, processuale) potenzialmente lesivo delle situazioni giuridiche soggettive del cittadino — contribuente, nella sua aspettativa qualificata ad un giusto processo, come stabilito dalla Carta costituzionale, dalla Convenzione di Lisbona di novellazione della Convenzione EDU; che, infine, la disparità di trattamento fra i due diversi regimi di notificazione/comunicazione, ove non sostenuta da apprezzabili ragioni di bilanciamento delle diverse posizioni coinvolte, si espone ad intollerabile veicolo di aggiramento della disciplina più rigorosa fissata da questa Corte in tema di garanzia del contraddittorio, fondamento primo dell'equo processo; che, per quanto sopra esposto, la controversia all'esame non sì qualifica di pronta soluzione, involgendo profili nuovi a complessi, tali da richiedere l'esame della Sezione ordinaria;

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