Italian Court remits tax appeal to ordinary section for joint handling with related cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal filed by the Revenue Agency against a regional tax commission decision. The taxpayer had timely filed a counter-claim with additional requests, while the agency sought to join the case with other pending matters. The court decided to remand the file to the ordinary section for joint processing with other cases already assigned there.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: The court may remand a case to the ordinary section for joint handling with other cases already assigned to that section when procedural efficiency requires it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19070-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BINDA INTERNATIONAL MANUFACTURE SA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SANT' ANASTASIA, 7, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PERA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA CRISPINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4460/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/03/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha confermato la pronuncia della CTP di Milano, ove erano confermate le ragioni della parte contribuente in tema di maggiori importi IRES ed IVA per "esterovestizione" della contribuente; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso con gradata riproposizione delle domande rimaste assorbite nel merito; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato istanza di riunione e memoria illustrativa delle proprie ragioni;
CONSIDERATO che è opportuno rimettere l'affare alla sezione ordinaria per la trattazione congiunta con le cause già ivi rimesse (RG 905/20 e 19094/20) e altre (RG 903/20, 18986 e 19064/20) in corso di trasmissione. PQM La Corte rimette l'affare alla V Sezione civile. Così deciso