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Ordinanza Interlocutoria — n. 13277/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to failure to notify the INPS of the relator's proposal and hearing date.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13277/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal because the relator failed to notify the INPS of the proposal and hearing date, violating procedural rules. Although the lower court confirmed the social security debt and rejected the statute of limitations defense based on fraudulent omission, the procedural defect required intervention. Consequently, the case was remitted to the relator to reformulate the proposal and ensure proper communication to all constituted parties.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: The failure to notify a party specially constituted with a special power of attorney of the relator's proposal and the hearing date renders the proposal null and void, necessitating a remand to correct the procedural defect.

Parole chiave

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special power of attorney notification of proposal hearing date communication procedural nullity remittal to relator social security debt statute of limitations arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;
Art. 380 c.p.c.
la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;
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Ordinanza — n. 5315/2022 — snciv
Italian Court dismisses Inps appeal on prescription of social security contributions due to statute of limitations. The court ruled that the five-year limitation period expired before the debt became due. The court held that failure to file tax forms does not constitute fraudulent concealment. The court rejected the argument that missing tax declarations suspend the prescription period. The court found no evidence of intentional hiding of the debt. The court affirmed the lower court's decision on the statute of limitations. The court ordered the appellant to pay the legal costs of the appeal. The court emphasized the distinction between administrative errors and criminal intent. The court maintained that prescription runs from the date the debt becomes enforceable. The court concluded that the appellant's arguments lacked legal and factual basis.
Ordinanza — n. 37218/2022 — snciv
Italian Supreme Court dismisses social security claim against lawyer for prescription due to tax form omission not constituting fraud.
Ordinanza Interlocutoria — n. 8399/2022 — snciv
Cassation court remits case to ordinary section regarding correct start date for five-year contribution prescription period.
Ordinanza — n. 28711/2022 — snciv
Cassation court dismisses INPS appeal as lower court's finding on tax evasion remains a matter for the trial judge.
Ordinanza — n. 27537/2023 — snciv
INPS appeal dismissed as inadmissible; failure to prove fraud requires factual assessment, not automatic legal violation. Court ruled argument must be based on reasoning defects, not statutory violation.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA I K) . sul ricorso 19862/2020 proposto da: CAMPONE ANNAMARIA, rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO CESARO, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via Savoia 31 - ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROT, CARLA D'ALOISIO ed EMANUELE DE ROSE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARTI\ 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto; - resistente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 6205/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/12/2019, NRG 1868/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO B l ,LE'. RITENUTO CHE 1. la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l'opposizione proposta da Annamaria Campone, nel contraddittorio dell'I.N.P.S. e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, avverso l'avviso di addebito con il quale era stato preteso dalla predetta il pagamento della contribuzione dovuta alla gestione separata, quale avvocato, per l'anno 2009;

2. la Corte d'Appello prendeva atto che, a fronte della declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del fatto che non fosse stato proposto appello sul punto, nonostante l'impugnazione fosse stata notificata anche all'ente di riscossione, su tale aspetto si era formato il giudicato;

3. nel merito, la Corte territoriale riteneva sussistente il debito contributivo e valutava come infondata l'eccezione di prescrizione, in quanto, nel presentare la dichiarazione dei redditi, la ricorrente aveva omesso di compilare il quadro riguardante i parametri rilevanti rispetto alla sua denuncia (c.d. quadro RR) e ciò comportava la sospensione del termine prescrizionale per occultamento doloso; Ric. 2020 n. 19862 sez. ML - ud. 23-11-2021 (riconvoc. 24.2.2022) (\Y-f 4. Annamaria Campone ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi;

5. l'I.N.P.S. ha depositato procura speciale alle liti, mentre Agenzia delle Entrate Riscossione, cui il ricorso è stato parimenti notificato, è rimasta intimata;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

4. la ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. va rilevato preliminarmente che la proposta del relatore ed il decreto di fissazione udienza del Presidente non sono stati comunicati all'I.N.P.S.;

2. l'ente aveva depositato la procura speciale per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e ciò impone che della trattazione della causa sia dato avviso alla parte così costituitasi;

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo e la rimessione degli atti al giudice relatore che provvederà alla riformulazione della proposta, al fine di una rituale comunicazione di essa ad entrambe le parti costituite. Roma, così deciso a seguito di riconvocazione nella camera di consiglio del 24.2.2022. Il P esidente dott.ssa Ilia Esposito r,47->pr--TATr) IN CANCELLERIA rt, egg Ric. 2020 n