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Ordinanza — n. 13248/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13248/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13248/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27954/2020 proposto da VIGLIOTTI FRANCESCO rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Luigi Di Marino (con indirizzo PEC ai fini delle notifiche: luigi.dimarino@avvocatismcv.com ) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm(ffimailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 847/01/20 depositata in data 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso estratto di ruolo e cartella presupposte per tributi; - la CTP rigettava il ricorso; la CTR dichiarava "improponibile" il ricorso di primo grado; - ricorre a questa Corte il sig.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13248/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Sez. 6 - 5, Ord. n. 21289 del 05/10/2020;in precedenza vedasi anche la pronuncia resa da Cass. Sez. 5, Sent. n. 31240 del 29/11/2019; e ancora precedentemente Cass. Sez. 5, Ord. n.19010 del 16/07/2019); - il ricorso è quindi rigettato nel resto; - non vi è luogo a c.d. "raddoppio" del contributo unificato stante la cessazione della materia del contendere di cui si è detto; - la soccombenza regola le spese; p.q.im. dichiara cessata la materia del contendere quanto alle cartelle n.Cons. Est. Roberto Succio - 2 02820100007935708001 in quanto oggetto di discarico; rigetta nel resto il ricorso; liquida le spese in euro 1.800,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale procedura di ricupero d'imposta impugnazione di decisioni amministrative diritti del contribuente procedura giudiziaria tributaria arretrati d'imposta
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27954/2020 proposto da VIGLIOTTI FRANCESCO rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Luigi Di Marino (con indirizzo PEC ai fini delle notifiche: luigi.dimarino@avvocatismcv.com ) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm(ffimailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 847/01/20 depositata in data 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso estratto di ruolo e cartella presupposte per tributi; - la CTP rigettava il ricorso; la CTR dichiarava "improponibile" il ricorso di primo grado; - ricorre a questa Corte il sig.

Vigliotti con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria; Considerato che: - preliminarmente, la Corte deve dichiararsi cessata la materia del contendere quanto alle cartelle n. 02820080018454648001 - 02820080046217269001 - 02820100007935708001 in quanto oggetto di discarico, come osservato in controricorso dall'Amministrazione Finanziaria; l'unico motivo di ricorso è poi inammissibile; - invero, la CTR con accertamento di fatto non più censurabile e peraltro neppure aggredito dal motivo, ha ritenuto correttamente notificate le cartelle contestate, quindi correttamente ha per conseguenza dichiarato inammissibile (sia pur denominandolo erroneamente "improcedibile") il ricorso di fronte alla CTP avverso l'estratto di ruolo (in termini sulle questioni poste si vedano Cass.

Sez. 6 - 5, Ord. n. 21289 del 05/10/2020;in precedenza vedasi anche la pronuncia resa da Cass. Sez. 5, Sent. n. 31240 del 29/11/2019; e ancora precedentemente Cass. Sez. 5, Ord. n.19010 del 16/07/2019); - il ricorso è quindi rigettato nel resto; - non vi è luogo a c.d. "raddoppio" del contributo unificato stante la cessazione della materia del contendere di cui si è detto; - la soccombenza regola le spese; p.q.im. dichiara cessata la materia del contendere quanto alle cartelle n.Cons. Est. Roberto Succio - 2 02820100007935708001 in quanto oggetto di discarico; rigetta nel resto il ricorso; liquida le spese in euro 1.800,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2022.