Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13247/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed first ground but allowed second ground regarding successor liability after company cancellation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13247/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Administrative Finance Agency appealed a tax court decision, arguing procedural flaws and omitted facts regarding successor liability. The court declared the first ground inadmissible for lacking a specific connection to the contested judgment, but found the second ground valid. Consequently, the tax court's ruling was annulled and remanded for a new examination because it incorrectly focused on profit distribution rather than the legal succession of debts by former shareholders.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, 36 DLgs 546/1992; Art. 360 c.p.c.: In tax litigation involving a dissolved company, the appeal must be directed at or against the successor shareholders, as the mere absence of profit distribution does not preclude their liability for outstanding debts.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation company dissolution successor liability shareholder responsibility procedural admissibility remand for new trial liquidation balance assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, 36 DLgs 546/1992
Considerato che: - il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e dell'art.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
546 del 1992 in combinato disposto con l'art. 132 n. 4 c.p.c., dell'art.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
4 c.p.c., dell'art. 118 disp.
Art. 366 c.p.c.
Art. 2495 c.c.
Art. 360 c.p.c.
art. 2495 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 187 del 08/01/2014
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9094 del 07/04/2017
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2 del 04/01/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

INANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 9499/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - ricorrente - Contro D'AURIA MARIANNA, LORIA ANNALISA, D'AURIA MASSIMO tutti rappresentati e difesi giusta delega in atti dall'avv. Pasquale Acconcia (PEC: avvpasqualeacconcia(ffipec.ordineforensesalerno.it ) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 6599/09/19 depositata in data 13/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio Rilevato che: - i contribuenti, quali ex soci della società Intermodalis s.r.I., ricorrevano avvero una intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate a seguito della sentenza della CTR Campania n. 11815/2016 riferita ad avviso di accertamento per l'anno 2008 per IRES ed IVA della ridetta società; - la CTP rigettava le impugnazioni; i contribuenti appellavano tal pronuncia; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello; - ricorre a questa Corte l'Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; resistono con controricorso i contribuenti ex soci della Intermodalis s.r.I.;

Considerato che: - il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e dell'art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l'art. 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. ne c.p.c. e difetto di motivazione per avere la CTR deciso sulla base dell'erroneo presupposto che con la rettifica societaria l'Ufficio avesse rideterminato il reddito sulla base dei dati contabili, mentre l'accertamento era fondato sulla contestazione di maggiori ricavi non contabilizzati; - il motivo è inammissibile; - esso contiene invero mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, nè quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l'annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile (in termini si rimanda a Cass.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 187 del 08/01/2014); Cons. Est. Roberto Succio - 2 - e comunque, le argomentazioni contenute nella pronuncia gravata sono inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e a rendere, pertanto, percepibile il fondamento della decisione; il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata omesso esame di un fatto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere il giudice dell'appello mancato di riscontrare quanto dedotto dall'Ufficio in relazione all'accertamento societario, riguardante ricavi occulti, posti alla base della pretesa azionata nei confronti dei soci una volta cancellata la società, e parallelamente essendosi limitato a ritenere dirimente - per mandare costoro esenti da responsabilità a fronte della pretesa tributaria diretta nei loro confronti - la mera assenza di distribuzione di utili in sede di bilancio di liquidazione; - il motivo è fondato nei termini che seguono; - questa Corte ritiene (tra molteplici statuizioni vedasi Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 9094 del 07/04/2017) che in tema di contenzioso tributario, qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci; - ancora, si è ulteriormente e di recente precisato che (Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 2 del 04/01/2022 a seguito di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, alla definitiva Cons. Est. Roberto Succio - 3 estinzione dell'ente consegue la successione degli ex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione e ciò indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione; di talché è interesse dell'Agenzia delle entrate procurarsi un titolo nei confronti di quest'ultimi, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio; - conseguentemente, nel ritenere determinante, ai fini della responsabilità per tributi dei soci della società cessata, la distribuzione a loro favore di quanto risultante dalla liquidazione, la CTR ha erroneamente pronunciato; - pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame; p.q.m. dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizi