Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; case extinguished without further proceedings on collective dismissal dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a formal withdrawal by the liquidators of the appellant companies. The underlying dispute involved a collective dismissal where the lower court had ordered reinstatement but awarded a partial severance payment instead. Since the appellant voluntarily abandoned the appeal, the court found no need to adjudicate the merits or address the associated procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: Upon withdrawal of a cassation appeal, the proceedings are extinguished without prejudice to the finality of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9073-2021 proposto da: AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE, AIR ITALY FLEET MANAGEMENT COMPANY SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO; - ricorrenti - contro FUENTES ARMANDO JOSE'; - intimato - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 9073/2021 Numero sezionale 11675/2021 Numero di raccolta generale 13210/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 avverso la sentenza n. 51/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 14/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui, accertata la sussistenza di un unico complesso aziendale fra Meridiana Fly s.p.a. (poi divenuta Air Italy s.p.a.) e Air Italy s.p.a. (poi divenuta Air Italy Flee Management Company s.p.a.), aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a Armando Josè Fuentes all'esito di procedura di licenziamento collettivo attivata in data 8 aprile 2016 da Meridiana Fly s.p.a., formale datrice di lavoro della ricorrente, e condannato le dette società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro; in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha condannato le società al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, detratto l’importo di 6 mesi per quanto percepito dal Fuentes a seguito di reperimento di nuova occupazione;
2. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso con unico atto Air Italy s.p.a. (già Meridiana Fly) e Air Italy Fleet Managment Company s.p.a.- AIFMC (già Air Italy s.p.a., da ora AIFMC) sulla base di 4 motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva;
3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE Ric. 2021 n. 09073 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 9073/2021 Numero sezionale 11675/2021 Numero di raccolta generale 13210/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 1. risulta depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto in data 10 dicembre 2021 dai liquidatori delle società ricorrenti e dai loro procuratori, per cui deve essere dichiarata l’estinzione del processo;
2. non occorre provvedere sulle spese del giudizio in difetto di attività difensiva dell’intimato; inoltre, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2021 Il Presidente Dott.ssa Lucia Esposito Ric. 2021 n. 09073 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .