Court dismisses labor dispute claim regarding fictitious workforce placement under Italian public procurement laws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Luigi Iannuzzi's appeal against the Second Instance Court of Naples, which denied his claim for an indefinite-term employment contract with Trenitalia. Iannuzzi argued that Trenitalia engaged in fictitious workforce placement by outsourcing production tasks to S.A.E.S., but the court found no evidence of actual organizational control or economic risk assumption by the contractor. The court held that determining the existence of such interposition is a matter for the trial judge based on specific case facts, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27, d.lgs. n. 276 del 2003; Art. 1, l. n. 1369 del 1960: The prohibition on fictitious workforce placement in public contracts applies only when the contractor lacks real organizational control over the work and assumes no economic risk, a factual assessment reserved for the court of merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27716-2020 proposto da: IANNUZZI LUIGI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RICCARDI; - ricorrente - contro TRENITALIA SPA 05403151003, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EDOARDO JENNER, 49, presso lo studio dell'avvocato ANGELO ABIGNENTE, che la rappresenta e difende; - controricorrenti - contro SAES SRL; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 27716/2020 Numero sezionale 11670/2021 Numero di raccolta generale 13204/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 - intimata - avverso la sentenza n. 6509/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda di Luigi Iannuzzi, dipendente della S.A.E.S. spa, volta al riconoscimento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di Trenitalia spa, sul presupposto di una interposizione fittizia di manodopera, ai sensi dell'art. 27, d.lgs. n. 276 del 2003; la Corte - in sintesi - ha ritenuto non raggiunta la prova di detta interposizione;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 2 motivi; ha resistito con controricorso la società; non ha svolto attività difensiva l’intimata S.A.E.S. Spa, in persona del curatore fallimentare;
3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; il ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 1, l. n. 1369 del 1960, degli artt. 29 e degli artt. da 20 a 28 del d.lgs. n. 276 del 2003; in particolare si critica la sentenza d'appello per non avere dato rilievo alla ingerenza della committente nell'organizzazione della prestazione Ric. 2020 n. 27716 sez.
ML - ud. 21-12-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 27716/2020 Numero sezionale 11670/2021 Numero di raccolta generale 13204/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 lavorativa dei dipendenti S.A.E.S. spa, né al rischio di impresa posto esclusivamente a carico di Trenitalia, così omettendo di sussumere la fattispecie concreta in quella astratta di cui agli artt. 29 e 27, d.lgs. n. 276 del 2003; col secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, non possono trovare accoglimento in quanto in parte inammissibili e in parte infondati secondo quanto già statuito da questa Corte in numerosi precedenti (cfr. Cass. n. 2658 del 2022; Cass. n. 2656 del 2022; Cass. n. 36619 del 2021; Cass. n. 23551 del 2021; Cass. n. 13786 del 2021; Cass.n. 6002 del 2019, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto di seguito non espressamente richiamato, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.); 2.1. essi sono inammissibili laddove, sotto l’apparente deduzione dell’error in iudicando, nella sostanza propongono una diversa ricostruzione della vicenda storica, attraverso una valutazione degli elementi istruttori difforme da quella operata dai giudici del merito cui compete; come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè con l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta – che è però quella ricostruita dai giudici del merito - in essa erroneamente sussunta; al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (cfr.
Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Ric. 2020 n. 27716 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 27716/2020 Numero sezionale 11670/2021 Numero di raccolta generale 13204/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 Cass. n. 195 del 2016;
Cass. n. 26110 del 2015), la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo nei ristretti limiti posti dal novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; da questo punto di vista, parimenti inammissibile l’invocazione di tale ultima disposizione da parte del ricorrente senza il rispetto degli enunciati posti dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. nn. 8053 e 8054 del 2014), non essendo, in particolare, adeguatamente enucleato l'omesso esame di un fatto storico realmente decisivo, atteso che gli aspetti denunciati investono plurimi elementi fattuali e valutativi e l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; inoltre l’invocazione di tale vizio è radicalmente preclusa in una ipotesi – come quella in esame – di cd.
“doppia conforme”, a mente dell’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c. 2.2. le censure sono, poi, infondate, in quanto la sentenza impugnata è conforme, in diritto, alla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, oltre quelle già citate, v. Cass. n. 27213 del 2018; n. 7898 del 2011; n. 15693 del 2009; in. 17049 del 2008); invero il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con Ric. 2020 n. 27716 sez.
ML - ud. 21-12-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 27716/2020 Numero sezionale 11670/2021 Numero di raccolta generale 13204/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo; la Corte d'Appello ha escluso che ricorresse la prova di un fenomeno interpositorio sulla base di una serie di elementi coerenti con il richiamato principio di diritto, mentre l’accertamento, in concreto, circa la sussistenza dell'effettività dell'organizzazione in capo all'imprenditore costituisce attività riservata al giudice del merito, che può anche condurre ad esiti difformi in vicende contigue in relazione alle diversità dei percorsi processuali (così Cass. n. 13786 del 2021);
3. conclusivamente il ricorso va respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; nulla per le spese in favore della curatela fallimentare che non ha svolto attività difensiva; occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2021 Il Presidente Dott.ssa Lucia Esposito Ric. 2020 n. 27716 sez. ML - ud. 21-12-2021 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o