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Ordinanza — n. 13201/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses employee's challenge to labor court jurisdiction over Bologna-based employer termination case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13201/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Walter La Cava's appeal against the Bologna labor court's decision to hear his termination dispute. La Cava argued the court lacked territorial jurisdiction under Article 413 of the Code of Civil Procedure, while Rekeep Spa maintained its headquarters in Bologna. The court ruled that since the company's seat is definitively in Bologna and La Cava did not effectively contest this fact, the lower court retained competence.

Regesto Legislator

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Art. 413 c.p.c.; The court determines jurisdiction based on the content of the claim unless the plaintiff's choice of forum is prima facie artificial to evade the designated judge.

Parole chiave

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territorial jurisdiction labor court competence Code of Civil Procedure employer seat location dismissal appeal licenziamento per motivi economici abbandono del posto di lavoro disdetta per rappresaglia

Disposizioni normative citate

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Art. 413 c.p.c.
con l’unico motivo il La Cava lamenta che l’ordinanza impugnata avrebbe violato e falsamente applicato l’art. 413 c.p.c., ritenendo la Ric.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 413 c.p
con l’unico motivo il La Cava lamenta che l’ordinanza impugnata avrebbe violato e falsamente applicato l’art. 413 c.p.c., ritenendo la Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. n.17311 del 2018
Cass. n. 21762/2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA sul ricorso iscritto al nr. 27093-2020 proposto da: LA CAVA WALTER, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ILENIA QUATTROCCHI, MARIA ROSARIA ADORNATO; - ricorrente - contro REKEEP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO SICILIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA RONDO; - controricorrente - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 27093/2020 Numero sezionale 11669/2021 Numero di raccolta generale 13201/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. cronol. 5686/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 15/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO AMENDOLA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ROBERTO MUCCI che conclude per il rigetto dell'istanza di regolamento di competenza, sussistendo la competenza territoriale del Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro. RILEVATO CHE 1. la società Rekeep Spa ha convenuto innanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, Walter La Cava per sentir dichiarare la legittimità del licenziamento intimato al dipendente in data 20 gennaio 2020;

2. instauratosi il contraddittorio, il La Cava ha preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito e, con ordinanza del 15 settembre 2020, il Tribunale, “ritenuta la propria competenza”, ha invitato le parti a ricercare una soluzione transattiva, rinviando innanzi a sé per il prosieguo;

3. avverso tale ordinanza il La Cava ha proposto regolamento di competenza con un motivo di ricorso; ha resistito la società con controricorso;

4. il P.G. ha concluso come innanzi e la controricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo il La Cava lamenta che l’ordinanza impugnata avrebbe violato e falsamente applicato l’art. 413 c.p.c., ritenendo la Ric. 2020 n. 27093 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 27093/2020 Numero sezionale 11669/2021 Numero di raccolta generale 13201/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 competenza del Tribunale di Bologna, nonostante il rapporto di lavoro con la società fosse sorto a Reggio Calabria e la prestazione lavorativa fosse stata ivi resa;

2. il ricorso è infondato, anche sulla scorta di Cass. n. 21762 del 2020, in analogo contenzioso avente ad oggetto una impugnativa di licenziamento; nel rito del lavoro, si applica anche alle controversie introdotte dal datore di lavoro il principio secondo il quale i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, secondo e terzo comma, c.p.c., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto), non consentendo la lettera della legge l'unificazione dei fori nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa; né della legittimità costituzionale della disciplina può dubitarsi, attesa la discrezionalità del legislatore (v.

Corte cost. n. 362 del 1985 e 241 del 1993) nella fissazione dei criteri di competenza territoriale (Cass. n. 13530 del 2012); nel caso di specie il ricorso è stato introdotto dalla società datrice di lavoro davanti al Tribunale di Bologna, ufficio ritenuto territorialmente competente in ragione della sede della società situata nella provincia del capoluogo emiliano; orbene, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati nel richiamato articolo 413 co. 2 c.p.c), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto Ric. 2020 n. 27093 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 27093/2020 Numero sezionale 11669/2021 Numero di raccolta generale 13201/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 dedotte a sostegno di tale contestazione; in mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (Cass. n.17311 del 2018); l'onere dell’eccipiente non può essere soddisfatto dal mero richiamo a circostanze differenti, quale il luogo della prestazione, attesa l'alternatività dei criteri previsti e la non prevalenza dell'uno rispetto all'altro e la determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia "prima facie" artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge (Cass. n. 21762/2020 cit.);

3. nel caso che ci occupa il ricorrente contesta solo in parte i tre fori territoriali dell’art. 413 c.p.c. e non contesta efficacemente che la società abbia sede in provincia di Bologna, per cui il ricorso del La Cava deve essere respinto, con prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, che provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese al definitivo. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2020 n. 27093 sez. ML - ud. 21-12-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 27093/2020 Numero sezionale 11669/2021 Numero di raccolta generale 13201/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2021. Il Presidente Dott.ssa Lucia Esposito Ric. 2020 n. 27093 sez. ML - ud. 21-12-2021 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

E S P O S I T O