Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13195/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper filing method and missed deadline for summary appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13195/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court ruled on the case using a summary procedure, which requires an appeal to the Court of Appeal rather than a direct petition to the Supreme Court. The appellant attempted to bypass this by filing a direct cassation petition, which was rejected as it lacked the necessary explicit agreement between parties to skip the intermediate appellate level. Consequently, the petition was dismissed without merits, and the respondent was not required to pay court costs due to their lack of defense participation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 702 bis c.p.c.; Art. 14 D.Lgs. n. 150/2011: A direct appeal to the Court of Cassation is inadmissible when the first-instance judgment was rendered via summary procedure, absent an explicit prior agreement between parties to waive the intermediate appellate degree.

Parole chiave

Generato dall'IA
summary procedure direct cassation appeal waiver of appeal inadmissible petition judicial hierarchy opposizione tardiva opposizione tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 702 bis c.p.c.
Il giudice di merito, infatti, ha deciso la causa nelle forme dell’art. 702 bis c.p.c., ovverosia con ordinanza monocratica.
Art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011
Il giudizio di merito, infatti, aveva ad oggetto crediti relative a prestazioni professionali giudiziali rese in relazione a procedimenti penali, che –come tali– non sono comprese nell’ambito di operatività dell’art. 14 del D.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 702 bis c.p
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25747/2020 FATTI DI CAUSA Numero sezionale 3795/2022Numero di raccolta generale 13195/2022 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 644 c.p
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione, perché introdotta con ricorso, anzichè con citazione, depositato nel termine di cui all’art. 644 c.p.c., ma notificato oltre la scadenza.
art. 380-bis c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di inammissibilità del ricorso.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 210 del 08/01/2019
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 210 del 08/01/2019, Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30850 del 26/11/2019
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22956 del 12/11/2010
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22956 del 12/11/2010, Rv.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 16993 del 26/07/2006
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25747-2020 proposto da: CASTELLINI BALDISSERA GAIA, rappresentata e difesa dall’avv. LUCA FONTANA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro RUBINO FRANCESCO - intimato - avverso l’ordinanza depositata il 19/02/2020 del TRIBUNALE DI MILANO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25747/2020 FATTI DI CAUSA Numero sezionale 3795/2022Numero di raccolta generale 13195/2022 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Castellini Baldissera Gaia Data pubblicazione 27/04/2022 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25813/2018, emesso dal Tribunale di Milano, con il quale le era stato ingiunto di pagare a Rubino Francesco la somma di € 39.425,32 a fronte dell’attività professionale prestata dall’opposto in favore dell’opponente, in relazione ad alcuni procedimenti penali.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione, perché introdotta con ricorso, anzichè con citazione, depositato nel termine di cui all’art. 644 c.p.c., ma notificato oltre la scadenza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Castellini Baldissera Gaia, affidandosi ad un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di inammissibilità del ricorso.

Il Collegio condivide la proposta, sia pure all’esito di percorso argomentativo di quello ipotizzato dal relatore. Il giudizio di merito, infatti, aveva ad oggetto crediti relative a prestazioni professionali giudiziali rese in relazione a procedimenti penali, che –come tali– non sono comprese nell’ambito di operatività dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011. Il giudice di merito, infatti, ha deciso la causa nelle forme dell’art. 702 bis c.p.c., ovverosia con ordinanza monocratica. Detto provvedimento, a differenza di quello collegiale previsto dal sopra richiamato art. 14 del D.

Lgs. n. 150 del 2011, avrebbe dovuto essere impugnato innanzi alla Corte di Appello, e non invece con ricorso diretto in Cassazione. In argomento, va ribadito che “… al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento … che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25747/2020 stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche Numero sezionale 3795/2022Numero di raccolta generale 13195/2022 implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto Data pubblicazione 27/04/2022 svolto il relativo procedimento” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 390 del 11/01/2011, Rv. 615406; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26163 del 12/12/2014, Rv. 633419; nonché Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 05/10/2018, Rv. 650653). Dal che consegue che, avendo il giudice di merito consapevolmente trattato la causa con il rito previsto dagli artt.702-bis e ss. c.p.c., escludendo quindi l’applicazione della disposizione di cui all’art.14 del D.Lgs. n.150 del 2011, il provvedimento conclusivo avrebbe dovuto essere impugnato con il rimedio previsto dal rito adottato, ovverosia con l’appello, in ossequio ai principi dell’apparenza e dell’ultrattività del rito (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 210 del 08/01/2019, Rv. 652067; nonché Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 30850 del 26/11/2019, Rv. 656192). Il ricorso diretto in Cassazione va quindi dichiarato inammissibile, in assenza di un accordo esplicito tra le parti circa la proposizione dello stesso nelle forme del cd. ricorso per saltum (in proposito, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22956 del 12/11/2010, Rv. 615535, secondo la quale “L'accordo diretto all'immediata impugnazione in sede di legittimità della sentenza di primo grado (c.d. ricorso "per saltum") costituisce un negozio giuridico processuale, quantomeno sotto il profilo della rilevanza della manifestazione di volontà dei dichiaranti, il cui effetto è quello di rendere inappellabile la sentenza oggetto dell'accordo.

Tale accordo, che consiste nella rinunzia ad un grado di giudizio, deve intervenire personalmente fra le parti, anche tramite loro procuratori speciali, mentre non è sufficiente che esso venga concluso dei rispettivi procuratori "ad litem", e deve altresì precedere la scadenza del termine per la proposizione dell'appello, avendo quale oggetto una sentenza "appellabile" e non essendo previsto come mezzo per superare l'intervenuta formazione del F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25747/2020 giudicato bensì quale strumento per ottenere una sorta di Numero sezionale 3795/2022Numero di raccolta generale 13195/2022 interpretazione preventiva della legge da parte della Corte di Data pubblicazione 27/04/2022 cassazione. Esso infine deve preesistere o quanto meno essere coevo alla proposizione del ricorso per cassazione”; negli stessi termini, cfr. anche Cass.

Sez. U, Sentenza n. 16993 del 26/07/2006, Rv. 591639). Alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 08 aprile 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S