Court allows appeal against dismissal of fake labor intermediation claim due to statute of limitations inapplicable without written withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's dismissal of a claim alleging fake labor intermediation. The appellant argued that the statute of limitations under Article 32 of Law 183/2010 should not apply because no written withdrawal occurred and the employment relationship had ended before the law's enactment. The court ruled that the limitation period is inapplicable in such cases unless there is a written act equivalent to withdrawal, thereby overturning the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183 del 2010; Art. 6, commi 1 e 2, l. n. 604/1966: The dual limitation period for challenging labor intermediation does not apply to a worker's action to establish a direct subordinate relationship with the client when no written act equivalent to withdrawal has been communicated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20100-2020 proposto da: FRANCESCHINI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA PELLICCIONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO BUZZI; - ricorrente - contro SDA EXPRESS COURIER SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell'avvocato MAURO PETRASSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMPIERO PROIA; - controricorrente - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 20100/2020 Numero sezionale 11666/2021 Numero di raccolta generale 13194/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 avverso la sentenza n. 4507/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato – per quanto qui interessa – la domanda proposta da Massimiliano Franceschini nei confronti di Sda Express Courier Spa volta ad accertare l’esistenza di una interposizione fittizia di manodopera con detta società nel periodo 1.6.2002 – 1.4.2010, pur essendo formalmente alle dipendenze di varie cooperative;
2. la Corte ha ritenuto sussistente la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183 del 2010, anche al rapporto cessato prima della entrata in vigore della legge;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 2 motivi; ha resistito con controricorso Sda Express Courier Spa;
4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; entrambe le parti hanno depositato memorie; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 32, co. 4, lett. d), della l. n. 183/2010, in relazione all’art. 6 l. n. 604/66, sostenendo l’inapplicabilità della disposizione che commina la decadenza all’ipotesi in cui non vi sia un provvedimento datoriale da impugnare e si chieda di accertare una intermediazione illecita di manodopera; il secondo Ric. 2020 n. 20100 sez.
ML - ud. 21-12-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 20100/2020 Numero sezionale 11666/2021 Numero di raccolta generale 13194/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi, in relazione all’art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, criticando la sentenza impugnata anche per avere ritenuto applicabile detta decadenza ad un rapporto cessato prima della entrata in vigore della l. n. 183 del 2010;
2. i motivi, congiuntamente scrutinabili per connessione, sono fondati alla luce del recente arresto di questa Corte (Cass. n. 30490 del 2021) che ha affermato il seguente principio di diritto: "Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso" (conf.
Cass.n. 40652 del 2021); il Collegio intende dare continuità a tale precedente, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; in particolare, avuto riguardo alle argomentazioni sviluppate dalla società nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., si ritiene che il principio richiamato sia applicabile anche nel caso di dimissioni del lavoratore, considerato all’evidenza che le stesse non sono equipollenti ad un atto di recesso del datore di lavoro, così come non sono stati ritenuti sufficienti dal precedente citato, ai fini dell’operatività della decadenza richiamata, né la cessazione dell’appalto né il licenziamento intimato dall’interposto, in ossequio al “carattere eccezionale delle norme in tema di decadenza, in quanto tali non suscettibili di applicazione analogica”; parametro che ha orientato la Corte nel senso di una Ric. 2020 n. 20100 sez.
ML - ud. 21-12-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 20100/2020 Numero sezionale 11666/2021 Numero di raccolta generale 13194/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 interpretazione che, ove diversamente intesa, avrebbe presentato dubbi di legittimità costituzionale;
3. pertanto le censure devono essere accolte, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2021 Il Presidente Dott.ssa Lucia Esposito Ric. 2020 n. 20100 sez. ML - ud. 21-12-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a