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Ordinanza — n. 13193/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against custody fee liquidation, ruling equity applies only when tariffs and local usages are absent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13193/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by Soccorso Campania S.r.l. against the Naples Tribunal's refusal to increase custody fees for seized goods. The lower court had rejected the claim based on a specific tariff, while the Ministry of Justice opposed the increase. The Supreme Court found the lower court erred in applying the principle of equity, which is only permissible when no applicable tariffs or local usages exist, and thus remanded the case for a new fee determination.

Regesto Legislator

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Art. 58, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002; In the liquidation of compensation for the custody of goods seized in criminal proceedings, if the seized goods do not fall into the categories indicated in the relevant decree, the judge may apply the discipline for analogous cases based on physical similarity, but cannot apply the Civil Code provisions regarding intellectual professions.

Parole chiave

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custody fees seized goods criminal proceedings equity principle tariff application local usages remand for retrial indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 58, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002
380-bis c.p.c., proposta di accoglimento del terzo motive di ricorso, con assorbimento degli altri, sul presupposto che il Tribunale avesse deciso la controversia applicando il criterio dell’equità, estraneo alla previsione di cui al secondo comma dell’art. 58 del D.P.R.
Art. 2233, comma 1, c.c.
115 del 2002, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali” (Cass.
Art. 380-bis c.p.c.
art. 380-bis c.p
art. 2233 c.c
Numero sezionale 3793/2022Numero di raccolta generale 13193/2022 Con il terzo motivo, la ricorrente censura il riferimento, operato Data pubblicazione 27/04/2022 dal giudice dell’opposizione, ai criteri di cui all’art. 2233 c.c., non applicabili all’attività del custode.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1205 del 21/01/2020
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 2507 del 27/01/2022
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25152-2020 proposto da: SOCCORSO CAMPANIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. RAFFAELLA CRISPINO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25152/2020 Numero sezionale 3793/2022 nonchè contro Numero di raccolta generale 13193/2022Data pubblicazione 27/04/2022 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI-intimata - avverso l’ordinanza depositata il 16/07/2020 del TRIBUNALE DI NAPOLI; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione proposta da Soccorso Campania S.r.l. avverso il provvedimento con il quale era stato liquidato il compenso dovutole, a fronte dell’attività di custodia di alcuni beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Soccorso Campania S.r.l., affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato documentazione attestante la rituale notificazione del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di accoglimento del terzo motive di ricorso, con assorbimento degli altri, sul presupposto che il Tribunale avesse deciso la controversia applicando il criterio dell’equità, estraneo alla previsione di cui al secondo comma dell’art. 58 del D.P.R. n. 115 del 2002. Il collegio condivide l’esito finale della proposta, ma non il percorso argomentativo ipotizzato dal relatore.

Il Tribunale, infatti, ha considerato corretta la determinazione del compenso operata F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25152/2020 dal primo giudice, ritenendo che, a seguito dell’emanazione deNumero sezionale 3793/2022Numero di raccolta generale 13193/2022l D.M. n. 265 del 2006, non fosse più applicabile la disciplina Data pubblicazione 27/04/2022 transitoria prevista dall’art. 276 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quindi non fosse possibile determinare l’indennità sulla base delle tariffe prefettizie ridotte secondo equità, ma occorresse, in forza dell’art. 5 del D.M. n. 265 del 2006, fare riferimento agli usi locali, come previsto dall’art. 58 del D.P.R. n. 115 del 2002, e, in mancanza di usi locali, ai criteri di cui all’art. 2233, secondo comma, c.c., e dunque all’importanza dell’opera svolta dal custode.

Il giudice dell’opposizione, pertanto, non ha applicato, nel caso di specie, il criterio equitativo, ma ha fatto ricorso a quelli previsti dall’art.2233 c.c. Con il primo motivo, Soccorso Campania S.r.l. censura detta decisione nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha fatto riferimento non già alla natura dell’attività svolta dal custode, bensì a parametri “esterni” quali l’incidenza sulla sua complessiva attività di impresa, i costi aziendali sostenuti, il valore commerciale dei beni in custodia. Ad avviso della società ricorrente, tutti detti elementi non avrebbero alcuna attinenza con l’attività effettivamente svolta in esecuzione del mandato ricevuto dalla Procura della Repubblica.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli art. 58 e ss. del D.P.R. n. 115 del 2002, perché il Tribunale non ha considerato che, in particolare, il valore commerciale del bene sequestrato nell’ambito di un procedimento penale non rappresenta elemento rilevante ai fini della determinazione del compenso dovuto al custode, poiché l’assoggettamento della res al vincolo del sequestro impone comunque di provvedere alla sua custodia. E’ solo il giudice penale, e non l’ausiliario, che può, valutando caso per caso, ritenere che una determinata cosa sequestrate possa essere trattata come rifiuto e smaltita: ove ciò non avvenga, il custode è comunque obbligato alla custodia, anche se la res F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25152/2020 presenta valore economico nullo. Numero sezionale 3793/2022Numero di raccolta generale 13193/2022 Con il terzo motivo, la ricorrente censura il riferimento, operato Data pubblicazione 27/04/2022 dal giudice dell’opposizione, ai criteri di cui all’art. 2233 c.c., non applicabili all’attività del custode.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta l’omessa ricerca, da parte del Tribunale, degli usi locali, che –ove non sia possibile applicare la tariffa prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002– costituiscono il criterio primario per la determinazione del compenso del custode. Le quattro censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono fondate. Il riferimento, operato dal Tribunale, ai criteri di cui all’art.2233 c.c. è infatti erroneo, dovendosi, sul punto, dare continuità al principio secondo cui “In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel d.m. n. 265 del 2006, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione dell'art. 59 del d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali” (Cass.

Sez. 2, Ordinanza n. 1205 del 21/01/2020, Rv. 656843, con la quale questa Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva determinato il compenso per la custodia di un container applicando in via analogica, una volta accertata l'insussistenza di un uso locale cui fare riferimento, la disciplina dettata dall'art. 1 del D. M n. 265 per il compenso dovuto per la custodia di autoveicoli e natanti; sull’impossibilità di far riferimento ai criteri di cui all’art. 2233 c.c., che riguardano la materia delle professioni intellettuali, tra le quali non rientra l’opera prestata dal custode, cfr. anche Cass.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2507 del 27/01/2022, Rv. 663815). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25152/2020 Il ricorso va di conseguenza accolto, con cassazione della Numero sezionale 3793/2022Numero di raccolta generale 13193/2022 decisione impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Napoli, Data pubblicazione 27/04/2022in differente composizione, che provvederà a riesaminare la fattispecie, determinando il compenso spettante al custode in funzione del seguente principio:

“Nella determinazione del compenso spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, probatorio o preventivo, occorre tener conto, in primis, delle tariffe previste dal D.P.R. n. 115 del 2002 e, in difetto, degli usi locali, se esistenti. In assenza di usi locali, occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali di cui anzidetto”. Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 08 aprile 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a