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Ordinanza — n. 13173/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against regional tax tribunal for lack of adequate reasoning on expert report preference.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13173/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the municipality's appeal against the Regional Tax Tribunal's decision regarding 2010 local property taxes. The municipality argued the tribunal failed to adequately explain why it preferred one expert report over another, violating constitutional and statutory duties to motivate judgments. The court found that while the tribunal did not explicitly refute all opposing arguments, its decision was not logically coherent regarding the specific evidence weighed, thus warranting remittal for a new ruling.

Regesto Legislator

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Art. 36, second comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992; Art. 111 Cost., comma sesto: A judgment is void for lack of adequate reasoning if the court fails to logically and legally examine the elements forming its conviction, rendering the decision's validity unreviewable.

Parole chiave

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adequate reasoning tax tribunal expert report local property tax logical coherence constitutional duty remittal for new trial imposte comunali

Disposizioni normative citate

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Art. 36, second comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Art. 111 Cost., comma sesto
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. VI-5, n. 9105/2017
Cass.S.U, n. 8053/2014
"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.
Cass. VI-5, n. 5209/2018
Cass., 18/5/1973, n. 1433
Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969., n.2355).
Cass., 28/6/1969, n. 2355
Cass., 21/10/1972, n. 3190
Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n.
Cass., 17/3/1971, n. 748
3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537).
Cass., 23/6/1967, n. 1537
Cass. V, n. 5583/2011
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25848-2020 proposto da: COMUNE di GILDONE , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO WALTER CIMA; - ricorrente - contro DE MATTHAEIS NICOLE I I A, GALLO EMILIA, DE MATTHAEIS ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentati e difesi dall'avvocato RITA MENNA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOLISE, depositata il 02/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che il Comune di Gildone ricorre avverso la sentenza della CTR per il Molise che ha parzialmente riformato la pronuncia della CTP di Campobasso, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di ICI per l'anno 2010; che le parti contribuenti hanno spiegato tempestivo controricorso che, in prossimità dell'udienza il patrono del civico ente ha depositato memoria; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si censura ex art. 360 n. 5 per violazione dell'art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 111 Cost., comma sesto, nella sostanza per essersi limitato a ritenere la relazione del perito Corsi "più legittima e più equa", senza considerare altre circostanze fondamentali, in ordine alla corretta valutazione delle voci (esclusione delle spese relative alla variante incorso d'opera) sia rispetto ai contratti prodotti dal Comune); che con il secondo motivo si profila censura ex art. 360 n. 4 per violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art.36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente in ordine alla prevalenza della perizia Corsi; che i due motivi possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione;

Ric. 2020 n. 25848 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- che la controversia è collegata ad altra intervenuta fra le stesse parti e per lo stesso oggetto, definita da questa Corte con ordinanza n. 2254/2022; che deve premettersi essere ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5„ n. 5209/2018). Non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico- giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969., n.2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v.

Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537). Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, Ric. 2020 n. 25848 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -3- bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, n. 5583/2011); che, nel caso di specie, non si può ricostruire univocamente il percorso logico argomentativo che porta la CTR a ritenere preferibile la perizia di parte contribuente (perito Corsi) PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR pe il Molise, in diversa composizione, cui rimette altresì la definizione delle spese del