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Ordinanza — n. 13172/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows refund claim by verifying actual damage and de minimis limits under EU state aid rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13172/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision denying a tax refund. The court held that the refund must be granted only if the taxpayer proves actual damage caused by the 2002 earthquake and complies with EU state aid limits. Consequently, the lower court's failure to verify these specific conditions necessitated the annulment of the previous ruling.

Regesto Legislator

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Art. 107, § 2, lett. b) TFUE; Art. 6 d.l. n. 185/2008: In state aid cases for natural calamities, national judges must verify actual damage and compliance with de minimis thresholds to ensure market compatibility.

Parole chiave

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state aid compatibility natural calamity relief de minimis regulation tax refund eligibility actual damage proof EU internal market sovereign debt restructuring ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 107, § 2, lett. b) TFUE
Art. 6 d.l. n. 185/2008
3 per violazione art. 6 d.l. n. 185/2008, come interpretato dalla decisione della Commissione europea 14 agosto 2005.
Commission decision of 14 August 2005

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 19047/2014
Cass. VI, n. 10450/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22723-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro ROMANO PIETRO; - intimato - avverso la sentenza n. 92/27/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Puglia che ha confermato la pronuncia della CTP di Foggia, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso imposte in applicazione disciplina speciale per il sisma del 2002; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che con l'unico motivo si propone censura ex art. 360 n. 3 per violazione art. 6 d.l. n. 185/2008, come interpretato dalla decisione della Commissione europea 14 agosto 2005.

Se è pur vero che in precedenza questa Suprema corte di legittimità aveva ritenuto coerente con il regime di neutralità IVA e parità dei contribuenti la possibilità di rimborso nella misura del 60% di quanto versato dagli imprenditori sulla base della sola residenza od operatività nelle aree dichiarate disastrate (Cass. V, n. 19047/2014), non di meno, alla luce della decisione comunitaria che ritiene compatibile l'agevolazione solo in presenza di un effettivo danno riconducibile alla calamità (e non per la semplice sede nel perimetro della decretazione), è stato affinato il principio per cui in tema di aiuto di Stato erogato a un'impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento "de minimis" applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, § 2, lett. b), TFUE (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali).

Da ciò deriva che il contribuente che Ric. 2020 n. 22723 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del "de minirnis", che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni (decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 107, 5 2. lett.

b) TFUE, di avere la sede operativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento ed anche l'assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto (cfr. Cass. VI — 5, n. 10450/2018). Nella specie, la CTR non si è uniformata a tale principio; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Puglia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso