Cassation court allows taxpayer appeal, overturning regional tax commission's deduction limits and presumptive income calculation methods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court accepted the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding deductible maintenance expenses and presumptive income. The Commission had incorrectly limited maintenance deductions to 3% and applied a flawed presumption of income based solely on napkin counts without accounting for staff meals. The court ruled that the statutory deduction limit is 5% and that the income presumption method was legally sound but the Commission failed to properly adjust for employee meals, thus ordering the Commission to re-evaluate the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 102, comma 6, d.P.R. n. 917/1986; Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973: Maintenance expenses for business assets are deductible up to 5% of total amortizable assets, and presumptive income based on napkin consumption is valid provided deductions for staff meals are reasonably subtracted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10153-2020 proposto da: GIGLIO III EFfORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 57, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MARINO, rappresentato e difeso dall'avvocato ADOLFO LARUSSA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANZARO; - intimata - avverso la sentenza n. 3321/1/201) della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che il contribuente Gigliotti Ettore ricorre avverso la sentenza della C IR per la Calabria — Catanzaro che ha riformato la pronuncia della Ci P di Catanzaro, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di ammortamento o neri deducibili e modalità di accertamento (inferenza dal numero di tovaglioli); che l'Amministrazione è rimasta intimata: CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n 3 c.p.c. per violazione art. 102, comma sesto, d.P.R. n. 917/1986, per aver ritenuto la CTR che le spese di manutenzione fossero deducibili nella misura del 3% annuo e, per il primo anno, del 1,5%; che in tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, le spese sostenute per la manutenzione, riparazione, trasformazione ed ammodernamento di beni materiali strumentali, qualora non siano imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, ex art. 102, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel limite del 5 percento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili e l'eventuale eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi a quello nel quale la spesa è stata sostenuta. (Fattispecie relativa a spese di rifacimento del tetto dell'immobile sede dell'attività di impresa e manutenzione di uno stampo); che nel caso di specie la CTR non ha applicato la predetta percentuale di legge;
Ric. 2020 n. 10153 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione t.u. n. 917/1986, oltre che delle disposizioni sul reddito di impresa e violazione art. 2729 c.c., nella sostanza per doppia presunzione in tema di numero di tovaglioli, da cui ricavare i pasti serviti, donde indurre il reddito, oltre a non aver considerato i pasti del personale ed altro; che l'accertamento induttivo del reddito, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, operato mediante la determinazione dei ricavi di un'impresa di ristorazione in base al consumo unitario dei tovaglioli utilizzati (risultante per quelli di carta dalle fatture o ricevute di acquisto e per quelli di stoffa dalle ricevute della lavanderia), è legittimo, in quanto costituisce un dato assolutamente normale quello secondo cui per ciascun pasto ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e rappresentando, quindi, il numero di questi un fatto noto idoneo, anche di per sé solo, a lasciare presumere il numero dei pasti effettivamente consumati, pur dovendosi ragionevolmente sottrarre dal totale una certa percentuale di tovaglioli normalmente utilizzati per altri scopi, quali i pasti dei dipendenti, l'uso da parte dei camerieri e le evenienze più varie per le quali ciascun cliente può essere indotto ad utilizzare più tovaglioli; che, nel caso di specie, la C IR ha dato conto della riduzione di sfrido a favore del contribuente; che, pertanto, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo;
PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C IR per la Calabria - Catanzaro in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente gi