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Ordinanza — n. 13155/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal ruling on public liability, holding regional transfer of functions does not extinguish original entity's procedural standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13155/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The plaintiffs successfully appealed an appellate court decision that dismissed their claim against the Province of Latina for road damage, arguing the Province lacked standing after a 2014 law transferred maintenance duties to the Region. The court found the lower court erred by applying Article 111 of the Civil Procedure Code, which governs transfers of functions without extinguishing the original entity, rather than treating this as a simple statutory succession. Consequently, the court ruled that the original Province remained the proper defendant and ordered the judgment to be quashed for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 111 cod. proc. civ.; Art. 1 comma 96 legge n. 56/2014: A transfer of functions and ongoing litigation between public entities without the extinction of the transferring entity does not deprive the original entity of procedural standing, as the successor is bound by the effects of the judgment.

Parole chiave

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public liability procedural standing transfer of functions statutory succession Civil Procedure Code provincial liability regional competence successione fra Stati

Disposizioni normative citate

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Art. 111 cod. proc. civ.
56 del 2014 - non è riconducibile al paradigma dell'art. 111 cod. proc. civ., prefigurando una ipotesi, invece, di successione ex lege, disciplinata in via autonoma, con specifico riferimento al riordino delle funzioni delle Province.RG n 6737 del 2021 Cons.
Art. 1 comma 96 della legge n. 56 del 2014
Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 111, cod.
Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Paola eca con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 360, n.
Art. 110 cod. proc. civ.
civ., senza però applicare, al contempo, la disciplina alternativa dell'art. 110, cod.
Art. 11-bis della legge Regione Toscana n. 22 del 2015
Paol eca Per altro verso, la riferibilità alle Province degli "effetti di natura finanziaria" derivanti dalle sentenze che concludono le controversie pendenti (art. 11-bis della legge Regione Toscana n. 22 del 2015), viola anche il disposto dell'art.111 cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
art. 111 cod. proc. civ
56 del 2014 - non è riconducibile al paradigma dell'art. 111 cod. proc. civ., prefigurando una ipotesi, invece, di successione ex lege, disciplinata in via autonoma, con specifico riferimento al riordino delle funzioni delle Province.RG n 6737 del 2021 Cons.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale n. 110 del 2017
Corte costituzionale n. 40 del 2017
Corte costituzionale n. 234 del 2017
Corte costituzionale n. 195 del 2015
Corte costituzionale n. 35 del 2011
Corte costituzionale n. 26 del 2005
Cassazione Sez. U. n. 21690 del 2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6737-2021 proposto da: MACERONI ANTONIO, IRACI MARIA ANTONELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIBULLO, 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MIGLIORATI, rappresentati e difesi dagli avvocati VINCENZO CHIUSOLO, MARIA CHIUSOLO; - ricorrenti - contro PROVINCIA DI LATINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DI TROIA CLAUDIA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5264/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 06737 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: Antonella Maria Iraci e Antonio Maceroni ricorrono, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 5264 del 2020 della Corte di appello di Roma, esponendo che: - nel 2004 avevaa-- subito danni a segui to di un incidente stradale lungo la via Pontina, direzione Latina, nella Regione Lazio, a causa dell'asfalto dissestato; - aveval*Pqtindi convenuto in giudizio la Provincia di Latina per essere risarcito; - il Tribunale, per quanto ancora qui rileva, con sentenza del 2006, aveva accolto la domanda sulla base dell'art. 2051, cod. civ.; - la Corte di appello, accogliendo una eccezione sollevata dalla Provincia solo in comparsa conclusionale, aveva rigettato la domanda ritenendo il difetto di legittimazione passiva dell'ente, osservando che, in forza della legge n. 56 del 2014, attuata dalla legge regionale Lazio n. 17 del 2015 e successiva DGR n. 56 del 2016, a decorrere dal 3 marzo 2016 la Regione era subentrata ai rapporti attivi e passivi concernenti le funzioni di manutenzione della rete viaria regionale, compreso il relativo contenzioso; resiste con controricorso la Provincia di Latina;

Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 111, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando l'inapplicabilità dell'articolo evocato, trattandosi di trasferimento di funzioni senza estinzione dell'ente previamente titolare, sicché il processo avrebbe dovuto continuare tra le parti originarie;RG n 6737 del 2021 Cons. rel. Paola eca con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello si sarebbe contraddetta dichiarando inapplicabile l'art. 111, cod. proc. civ., senza però applicare, al contempo, la disciplina alternativa dell'art. 110, cod. proc. civ.;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento del secondo; la Corte territoriale, a supporto della tesi riferita in parte narrativa, richiama la diversità soggettiva dei due enti, ed evoca in questo senso Corte cost. n. 110 del 2018, in cui sarebbe stato affermato che il regime dell'art. 1, comma 96, della legge n. 56 del 2014, ossia quello in scrutinio e fondante il trasferimento di funzioni in esame, sarebbe estraneo al paradigma dell'art 111, cod. proc. civ., prefigurando, invece, un'ipotesi di successione legale autonoma; ora, l'arresto appena richiamato dichiarò illegittime alcune disposizioni della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, con cui erano stati esclusi dalla successione in parola i procedimenti «già avviati» e «l'eventuale contenzioso» in corso al momento del trasferimento, alla stessa Regione, delle funzioni provinciali oggetto del riordino operato con la legge n. 56 del 2014; la Regione sostenne la legittimità della disposizione argomentando dall'ipotizzata sussistenza di una regola implicita nella legge n. 56 del 2014, riconducibile allo schema dell'art. 111, cod. proc. civ.; la Consulta (§3.3.1.) osservò che «per un verso...l'inclusione dei "rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso", tra quelli oggetto del trasferimento - testualmente disposta dall'art. 1, comma 96, della legge n. 56 del 2014 - non è riconducibile al paradigma dell'art. 111 cod. proc. civ., prefigurando una ipotesi, invece, di successione ex lege, disciplinata in via autonoma, con specifico riferimento al riordino delle funzioni delle Province.RG n 6737 del 2021 Cons. rel.

Paol eca Per altro verso, la riferibilità alle Province degli "effetti di natura finanziaria" derivanti dalle sentenze che concludono le controversie pendenti (art. 11-bis della legge Regione Toscana n. 22 del 2015), viola anche il disposto dell'art.111 cod. proc. civ., a tenore del quale «[ha sentenza [...] spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare [...]»; aggiunse la Corte costituzionale che, però, «a prescindere dalla conformità o difformità della legge regionale alla legge statale, è decisivo il rilievo che la novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale, costituisce comunque causa di illegittimità della norma regionale (ex plurimis, sentenze n. 40 del 2017, n. 234 e n. 195 del 2015, n. 35 del 2011 e n. 26 del 2005)»; ne consegue che:

a) l'arresto si limita ad osservare che la disposizione speciale del 2014 era tale senza necessità di sussumerla nel disposto dell'art. 111 cod. proc. civ.;

b) la pronuncia evidenzia che le disposizioni normative regionali violavano, al contempo, l'art. 111, cod. proc. civ., quindi applicabile in combinato disposto, perché gli effetti delle decisioni giurisdizionali afferenti a quel contenzioso dovevano estendere gli effetti stabiliti nei confronti dell'ente provinciale al successore regionale;

c) la "ratio decidendi" assorbente era, comunque, l'invasione della normativa regionale nelle competenze statali; siamo, cioè, di fronte a un quadro del tutto diverso da quello inteso dalla Corte territoriale; ciò posto, questa Corte ha già chiarito, in coerenza, che l'art. 1, comma 96, della legge n. 56 del 2014, determina un fenomeno che, dal punto di vista successorio processuale, è regolato, per quanto di ragione, dall'art. 111, cod. proc. civ., proprio perché prevede un trasferimento di funzioni e di rapporti, anche in contenzioso, tra enti, senza estinzione del trasferente (Cass., Sez. U., 26 agosto 2019, n. 21690);RG n 6737 del 2021 deriva da quanto sopra che la sentenza dev'essere cassata, avendo illegittimamente dichiarato il descritto difetto di legittimazione passiva senza applicare, per quanto di ragione, il regime dell'art. 111 cod. proc. civ.; spese al giudice del rinvio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, 27 gennaio 2022 Il Presi e D