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Ordinanza — n. 13154/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lower court ruling on water damage liability based on property ownership of the leaking pipe.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13154/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Pia Pandolfi against the Second Instance Court's judgment awarding damages for water infiltration. The lower court determined that the damaged pipe belonged exclusively to Pandolfi, establishing her custodial liability under civil law. The appellate court affirmed this finding, rejecting Pandolfi's argument that the pipe belonged to the water utility company ASAM based on witness testimony and expert reports.

Regesto Legislator

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Art. 2051 c.c.; Art. 116 c.p.c.: The court rejects an appeal attempting to re-examine the merits of a custody liability case when the lower court has correctly established the causal link between the damage and the property owner's exclusive pipe.

Parole chiave

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custodial liability water damage property ownership causal link re-examination of merits civil procedure appeal dismissal responsabilità per danni da acqua

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2051 c.c.
27-01-2022 -3- dell'art. 2051 cod.
Art. 116 c.p.c.
civ., violazione falsa applicazione dell'art. 116 cod.
Art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n.
Art. 366, primo comma, n. 6) cod. proc. civ.
I motivi di ricorso, redatti in modo non rispettoso dell'art. 366, primo comma, n.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di entrambi i controricorrenti, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e da distrarre nei limiti indicati in dispositivo.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
art. 2051 cod. civ
27-01-2022 -3- dell'art. 2051 cod. civ., per presunta erronea applicazione delle regole sulla responsabilità per custodia.
art. 116 cod. proc. civ
civ., violazione falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza non avrebbe considerato che l'abitazione della ricorrente non era più allacciata alla rete idrica e che i testimoni avrebbero confermato l'appartenenza del tubo rovinato alla società ASAM.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 35798-2019 proposto da: PANDOLFI PIA, legalmente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA VITALE e GERARDO PISAPIA; - ricorrente - contro POPOLARE ELIO, legalmente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO LONGOBARDI; controricorrente - contro ASAM — AZIENDA SPECIALE SERVIZI IDRICI INTEGRATI, in persona del legale rappresentante pro tempore, legalmente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO LONGOBARDI; - controricorrente - .

CartiowAivnZp Z'Azza, SpeAkco t4.3 C444eg-km.t..",,,t At-stbmi, !from 4-1"-44,teu, - whnmoki — W avverso la sentenza n. 1901/2019 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Elio Popolare convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di i Castellamare di Stabia, Pia Pandolfi e il Condominio di Piazza Spartaco n. 3 della medesima città, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni causati al suo appartamento da copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante al suo, di proprietà della Pandolfi.

Si costituì in giudizio la convenuta Pandolfi, chiedendo il rigetto della domanda. L'attore fu poi autorizzato, sulla base delle difese della convenuta, a chiamare in causa l'ASAM, Azienda speciale servizi idrici integrati, in qualità di concessionaria della gestione del locale servizio idrico integrato. Si costituì in giudizio l'ASAM, chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in manleva la sua assicurazione, società Faro. Il Giudice di pace, fatta svolgere una c.t.u. e sentiti alcuni testimoni, accolse la domanda e condannò la sola Pandolfi al risarcimento dei Ric. 2019 n. 35798 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -2- danni, liquidati in complessivi euro 2.500, nonché al pagamento delle spese processuali.

2. La pronuncia è stata appellata in via principale dalla Pandolfi e in via incidentale dal Popolare, e il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 30 luglio 2019, ha respinto l'appello principale, ha accolto quello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la Pandolfi al risarcimento del danno liquidato nella maggiore somma di euro 5.247,72, con il carico delle ulteriori spese del grado. Ha osservato il Tribunale che dalla relazione del c.t.u. di primo grado e da quella espletata in appello era emerso che l'acqua era fuoriuscita da un tubo di adduzione di proprietà esclusiva della Pandolfi; e, d'altra parte, l'art. 21 del Regolamento di utenza dell'ASAM stabiliva che la parte di tubazione in sede privata resta di proprietà del singolo, con conseguente sussistenza del relativo obbligo di custodia. Dalla c.t.u. emergeva, poi, che il danno era di entità superiore a quello liquidato in primo grado.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata ricorre Pia Pandolfi con atto affidato a due motivi. Resistono con separati controricorsi Elio Popolare e l'ASAM. Il Condominio di Piazza Spartaco n. 3 e la Faro Assicurazioni s.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione falsa applicazione Ric. 2019 n. 35798 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -3- dell'art. 2051 cod. civ., per presunta erronea applicazione delle regole sulla responsabilità per custodia. Sostiene la ricorrente che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto dimostrato il nesso di causalità tra il danno e la tubazione di sua proprietà, mentre le testimonianze escusse e il rapporto dei Vigili del fuoco dimostrerebbero che il tubo rovinato era di proprietà della società ASAM.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza non avrebbe considerato che l'abitazione della ricorrente non era più allacciata alla rete idrica e che i testimoni avrebbero confermato l'appartenenza del tubo rovinato alla società ASAM.

3. I due motivi, da trattare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento. La sentenza impugnata, infatti, richiamando il contenuto delle due consulenze espletate, ha ricostruito la dinamica dei fatti ed ha affermato che l'infiltrazione di acqua nella proprietà dell'attore era dovuta ad un tubo danneggiato di proprietà della Pandolfi. I motivi di ricorso, redatti in modo non rispettoso dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., insistono nel ribadire che il Tribunale non avrebbe ricostruito correttamente i fatti e avrebbe compiuto un'applicazione errata dell'art. 2051 cit., in tema di responsabilità del custode.

In tal modo essi si risolvono nell'evidente tentativo di ottenere in questa sede un riesame del merito; ed è appena il caso di notare che il Tribunale ha correttamente collegato la proprietà della tubazione col conseguente onere di custodia, per cui non sussiste alcuna violazione dell'art. 2051 del codice civile. Ric. 2019 n. 35798 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -4- 4. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di entrambi i controricorrenti, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e da distrarre nei limiti indicati in dispositivo.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorsi in complessivi euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarre in favore dell'avv. Marco Longobardi, che si è dichiarato antistatario, quanto al solo controricorso di Elio Popolare. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 27