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Ordinanza — n. 13141/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding statute of limitations and strict interpretation of fiscal incentives.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13141/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding ICI taxes. The taxpayer argued the tax authority exceeded the statutory limitation period for self-correction and failed to prove a historic building status for a tax incentive. The court held that the limitation period for administrative self-correction does not apply to such modifications and that fiscal incentives must be interpreted strictly, placing the burden of proof on the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 161 legge 296/2006; Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.: The power of administrative self-correction in favor of the taxpayer is not subject to limitation periods, and fiscal incentives require strict interpretation with the burden of proof resting on the taxpayer.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations administrative self-correction fiscal incentives burden of proof strict interpretation tax appeal ICI tax proprietà immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 comma 161 della legge n. 296 del 2006
27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).
Art. 360 comma 1 n. 3 del codice di procedura civile
Considerato che: Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 2 comma 5 del D.L. n. 16 del 1993
133 del 1994), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1- bis, del d.l.
Art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 504 del 1992
153 del 1975, tenuto conto altresì dell'art. 58, comma 2, del d.lgs.
Art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002
23-03-2022 -5- Sempre questa Corte, a proposito di imposte diverse dall'ICI, ha inoltre affermato: in tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall'art. 10 del d.P.R.
art. 615 c.p
689 del 1981, ma non al procedimento di opposizione all'esecuzione di sanzione amministrativa ex art. 615 c.p.c., atteso che le norme che introducono agevolazioni o esenzioni, in quanto eccezionali, sono soggette al criterio di stretta interpretazione (Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23692 del 2020
615 c.p.c., atteso che le norme che introducono agevolazioni o esenzioni, in quanto eccezionali, sono soggette al criterio di stretta interpretazione (Cass. n. 23692 del 2020); in tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art.
Cass. n. 31031 del 2018
è peraltro onere del contribuente dimostrare tale presupposto, quale fatto costitutivo del diritto alla integrale deduzione, ferma restando la presunzione di uso promiscuo dei mezzi che, pur essendo strumentali all'attività d'impresa, non sono indispensabili per l'esercizio della stessa (Cass. n. 31031 del 2018).
Cass. n. 29404 del 2017
Cass. n. 5811 del 2019
Cass. n. 5811 del 2019; Cass.
Cass. n. 27899 del 2020
5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass.
Cass. 18611 e 15276 del 2021
27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 241-2021 proposto da: ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI CASERTA , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato FAUSTINA IANNOTTA; - ricorrente - contro PUBLISERVIZI SRL , in persona del Presidente pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati GENNARO MELCHIORRE, CAMILLO SANTAGATA; - controricorrente- avverso la sentenza n. 5536/10/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 16/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento notificatogli dalla Publiservizi s.r.l. - in qualità di concessionaria del comune di Caserta dei servizi di gestione e di riscossione dei tributi - per il parziale pagamento dell'ICI, in merito all'anno d'imposta 2010, quale proprietaria di una pluralità di immobili siti nel comune di Caserta; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l'appello della parte contribuente affermando che: in caso di autotutela che consista in una modifica in bonam partem il potere accertativo della pubblica amministrazione non è soggetto a termine decadenziale; spettasse alla parte contribuente la prova che un immobile, in quanto di interesse storico artistico, potesse usufruire del coefficiente 100 anziché quello 140.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato a due motivi di impugnazione mentre la Publiservizi s.r.l. si costituiva con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, 2934 e 2966 cod. civ., nonché 2 quater del D.L. n. 564 del 1994 convertito in legge n. 656 del 1994 e 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere erroneamente la sentenza impugnata Ric. 2021 n. 00241 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -2- ritenuto legittimamente esercitato da parte della Publiservizi s.r.l. il potere di autotutela in quanto l'accertamento impugnato relativo all'ICI per il 2010, notificato nel 2019 ed emesso in sostituzione del precedente annullato in via d'autotutela dall'amministrazione finanziaria, è stato emesso oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, cit. in quanto andava notificato entro il 31 dicembre 2015. Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 5, del D.L. n. 16 del 1993 nonché 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, 2697 cod. civ. e 7 della legge n. 212 del 2000 per avere erroneamente la sentenza impugnata ritenuto che spettasse alla parte contribuente la prova che un immobile, in quanto di interesse storico artistico, potesse usufruire del coefficiente 100 anziché quello 140.

Il primo motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di accertamento delle imposte, la modificazione in diminuzione dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, limitandosi a ridurre quella originaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente, che non deve rispettare il termine decadenziale di esercizio del potere impositivo (Cass. n. 11699 del 2016; Cass. n. 13311 del 2019); in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'integrazione o la modifica "in diminuzione" di un precedente avviso, non integrando una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione di quella originaria, operata in autotutela, non necessita di adempimenti formali né di una specifica motivazione, a differenza della modifica "in aumento" che, determinando una pretesa "nuova", deve necessariamente formalizzarsi nell'adozione di un avviso di accertamento, integrativo o sostitutivo di quello preesistente, il quale, Ric. 2021 n. 00241 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -3- a garanzia del contribuente, esige specifica motivazione, con l'indicazione dei nuovi elementi di fatto di cui è sopravvenuta la conoscenza, così come prescritto a pena di nullità dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva qualificato la rettifica "in diminuzione" degli atti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate come una mera proposta di conciliazione e non come atto di autotutela, senza tenere conto della parziale rinuncia, implicita nell'adozione del provvedimento, alla pretese di cui agli originari avvisi di accertamento ed alle domande giudiziali, e del conseguente restringimento della materia del contendere:

Cass. n. 27543 del 2018; Cass. n. 18625 del 2020; Cass. n. 39808 del 2021). La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che in caso di autotutela che consista in una modifica in bonam partem il potere accertativo della pubblica amministrazione non è soggetto a termine decadenziale - ha correttamente ritenuto che l'integrazione o la modifica "in diminuzione" di un precedente avviso, non integrando una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione di quella originaria, operata in autotutela, non fosse soggetto ad un termine decadenziale.

Il secondo motivo di impugnazione è parimenti infondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema d'ICI, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale, per cui l'immobile che sia iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993 (conv., con modif., in I. n. 133 del 1994), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1- bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., nella I. n. 14 del 2009, n.

14) e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, Ric. 2021 n. 00241 sez. MT - ud. 23-03-2022 -4- è onere del contribuente, che richieda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato (Cass. n. 10283 del 2019); in tema di ICI, l'art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992 (applicabile "ratione temporis"), disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (nella specie, la Cassazione, in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento, nel quale erano stati indicati i dati identificativi dell'immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l'ammontare dell'imposta:

Cass. n. 1694 del 2018); in tema di ICI, le agevolazioni previste dall'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 si applicano unicamente agli imprenditori agricoli individuali e non anche alle società di persone aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale, non rientrando queste ultime nella definizione di "imprenditore agricolo a titolo principale", risultante dall'art. 12 della I. n. 153 del 1975, tenuto conto altresì dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, che ha richiesto la necessaria iscrizione delle persone fisiche negli appositi elenchi comunali, e considerato che l'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004,prevedendo un'eccezione al regime fiscale ordinario, ha parificato il trattamento tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società con qualifica di imprenditore agricolo professionale esclusivamente con riferimento alle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e a quelle creditizie (Cass. n. 22484 del 2017).

Ric. 2021 n. 00241 sez. MT - ud. 23-03-2022 -5- Sempre questa Corte, a proposito di imposte diverse dall'ICI, ha inoltre affermato: in tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 ("ratione temporis" applicabile, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla I. n. 191 del 2009) si applica al giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della I. n. 689 del 1981, ma non al procedimento di opposizione all'esecuzione di sanzione amministrativa ex art. 615 c.p.c., atteso che le norme che introducono agevolazioni o esenzioni, in quanto eccezionali, sono soggette al criterio di stretta interpretazione (Cass. n. 23692 del 2020); in tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 121 bis (ora 164) del d.P.R. n. 917 del 1986, sono integralmente deducibili i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all'attività propria dell'impresa:

è peraltro onere del contribuente dimostrare tale presupposto, quale fatto costitutivo del diritto alla integrale deduzione, ferma restando la presunzione di uso promiscuo dei mezzi che, pur essendo strumentali all'attività d'impresa, non sono indispensabili per l'esercizio della stessa (Cass. n. 31031 del 2018). La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che spettasse alla parte contribuente la prova che un immobile, in quanto di interesse storico artistico, potesse usufruire del coefficiente 100 anziché quello 140 - ha correttamente ritenuto che, trattandosi di una agevolazione fiscale, l'assolvimento dell'onere probatorio costituisca adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa mentre il riconoscimento dell'agevolazione oltre i confini tracciati dalle norma costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione.

Ric. 2021 n. 00241 sez. MT - ud. 23-03-2022 -6- Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite e quindi sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017;

Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Pertanto, infondati entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso va rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.600, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 23 rrgrzo 2022.