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Ordinanza — n. 13140/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows municipality's appeal, ruling leasing termination shifts IMU liability to lessor regardless of physical possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13140/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the municipality's appeal against a regional tax commission decision, quashing the lower ruling and remanding the case. The municipality argued that the lessor, not the lessee, should pay the IMU tax after the lease contract was resolved but the property remained with the lessee. The court held that the statutory definition of the taxpayer shifts to the lessor upon contract termination, prioritizing the legal title over physical possession.

Regesto Legislator

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Art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011; Upon resolution of a lease contract, the lessor becomes the passive subject for IMU tax liability regardless of the lessee's continued physical possession of the property.

Parole chiave

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IMU tax liability lease contract termination lessor vs lessee physical possession legal title transfer tax commission decision Cassation quashing prelievo di corresponsabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011
23-03-2022 -2- dell'art. 9 del d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione Ric.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 20977 e 418 del 2021
Cass. n. 6664 del 2020
Cass. n. 6664 del 2020; Cass.
Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019
6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019; con particolare riferimento all'ICI Cass.
Cass. n. 30193 del 2021
29973, 25249 e 13793 del 2019; con particolare riferimento all'ICI Cass. n. 30193 del 2021).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 120-2021 proposto da: COMUNE di GIULIANO TEATINO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LORENZO DEL FEDERICO, PIERO SAN VITALE; - ricorrente - contro INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI 34 presso lo studio dell'avvocato SARA MENICHETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati PASQUALE RUSSO, FRANCESCO PADOVANI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 226/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 20/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: la società cooperativa Agricola La Giulianense aveva preso in leasing da Mediocredito italiano s.p.a. un immobile sito nel comune di Giuliano Teatino e si rendeva inadempiente al pagamento dei relativi canoni: di conseguenza la società di leasing Mediocredito italiano s.p.a. risolveva il relativo contratto ma la società cooperativa Agricola La Giulianense-conduttrice non riconsegnava l'immobile, che dunque rimaneva nel possesso di quest'ultima; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente Mediocredito italiano s.p.a. avverso avviso di accertamento per l'IMU relativo all'anno 2012 e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello del Comune di Giuliano Teatino ritenendo che la conduttrice, nella sua qualità di utilizzatrice dell'immobile di cui trattasi per effetto di un contratto di leasing, nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing, rimanesse obbligata al versamento dell'ICI sino al momento della concreta restituzione dell'immobile al concedente Mediocredito Italiano s.p.a.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso il comune di Giuliano Teatino affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione Ric. 2021 n. 00120 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 in quanto la sentenza afferma erroneamente che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU non passa in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore.

Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU, che sostituisce come imposta sugli immobili l'IC), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass.nn. 20977 e 418 del 2021;

Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019; con particolare riferimento all'ICI Cass. n. 30193 del 2021). La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che la conduttrice, nella sua qualità di utilizzatrice dell'immobile di cui trattasi per effetto di un contratto di leasing, ,nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing, rimanesse obbligata al versamento dell'ICI sino al momento della concreta restituzione dell'immobile al concedente Mediocredito Italiano s.p.a. - ha erroneamente ritenuto che la società cooperativa Agricola La Giulianense-conduttrice dovesse versare l'IMU nell'ipotesi, come quella di specie, in cui dopo la risoluzione di tale contratto il conduttore non abbia riconsegnato l'immobile, Ric. 2021 n. 00120 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -3- quando invece, a seguito della risoluzione di tale contratto, soggetto passivo dell'imposta è la società di leasing Mediocredito italiano s.p.a. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso del comune di Giuliano Teatino va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio dej 23 marzo 2022. Il P esidente M o Mocci-- CANCELLERIA DEPOSITATO IN IL CANCELLIERE ESPERTO o„ i