Cassation court dismisses appeal regarding retroactive application of unconstitutional tax provision ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision denying a tax refund. The taxpayer argued that the Constitutional Court's declaration of unconstitutionality should apply retroactively to pending proceedings, but the opposing party contended that such rulings only affect future cases. The court ruled that the Regional Commission correctly applied the principle that the unconstitutionality declaration lacks retroactive effect on ongoing procedures, thus dismissing the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008; Corte Cost. n. 10/2015: A declaration of unconstitutionality of a tax provision does not have retroactive effect on pending administrative proceedings, as its efficacy begins from the day following publication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso 20688-2020 proposto da: ASCOPIAVE ENERGIE SPA , già PASUBIO SERVIZI SRL, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDASSARRE CASTIGLIONE 55, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO VOGLINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO LIMITONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1352/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACANZAN I. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Veneto che ha parzialmente riformato la pronuncia della CI P di Vicenza, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di addizionale IRES nel settore energetico; che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che, con l'unico motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 per violazione dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008, degli artt. 3, 24, 53, 81, 11 e 136 Cost.; degli artt. 28 e 30 della 1. n. 87/1953, e dell'art.
11. cost. n. 1/1948, nella sostanza lamentando che il diniego di rimborso IRES (c.d. Robin Tax) sia stato negato ritenendo non retroattiva la sentenza Corte cost. n. 10/2015; che, posta la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (Corte Cost. 10/2015), le pronunce di accoglimento della Corte Ric. 2020 n. 20688 sez.
MT - ud. 09-03-2022 -2- costituzionale la cui efficacia venga differita, in motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non hanno efficacia ex tunc, neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimità costituzionale, poiché il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di "filtro" che assolve, opera esclusivamente nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della questione, e non anche della Corte ad quem quanto agli effetti della decisione sulla medesima (Cass., 32716/2018;
Cass., 20814/2020; Cass., 10735/2021; Cass., 18732/2021). Nella specie, la CTR si è uniformata a tale principio, avendo ritenuto la irretroattività della citata pronunzia di incostituzionalità rispetto alla data di pubblicazione; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.tredicimiladuecento/00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso art