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Ordinanza Interlocutoria — n. 13049/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case for joint hearing of related tax refund proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13049/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of a royalty refund claim. The taxpayer argued that the finality of a settlement agreement with the controlling company should not bar reimbursement and that the tax authority failed to examine a decisive fact regarding unjust enrichment. The court rejected these grounds, noting the lack of specific evidence to overturn the settled agreement's effects, and ordered the case to be remanded for a joint hearing with four other related proceedings to ensure comprehensive resolution.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 5 of the Code of Civil Procedure; The Court of Cassation holds that a taxpayer's appeal alleging nullity due to violation of EU directives or civil code principles regarding tax refunds is inadmissible if the lower court correctly applied the principle of intangibility of settled tax assessments, and the case is remanded for joint hearing of connected proceedings.

Parole chiave

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tax refund appeal royalty reimbursement settled agreement intangibility unjust enrichment claim joint hearing remand tax authority finality Cassation dismissal canoni non corrisposti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 of the Code of Civil Procedure
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 of the Code of Civil Procedure
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Directive 2003/49/EC
Art. 38, penultimate paragraph of D.P.R. n. 602/1973
1, commi 1, 11, 15, 16) e dell'art. 38, penultimo comma, del d.P.R.n.
Art. 2 of D.Lgs. n. 218/1997
602 del 1973 nonché per falsa ed errata applicazione dell'art. 2 del d.lgs.
Art. 26-quater, comma 6 of D.P.R. n. 600/1972
218 del 1997 e dell'art. 26-quater, comma 6, del d.P.R.
Art. 2697 of the Civil Code
civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 cod.
Art. 115 of the Code of Civil Procedure
art. 2697 cod. civ
civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 cod. civ.
art. 115 cod. proc. civ
e dell'art. 115 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 6971 and 6972 of 2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29360-2020 proposto da: AUTOLIV DEVELOPMENT AB , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 39, presso lo studio LEGALE MACCHI DI CELLERE GANGEMI , rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNO GANGEMI, GIORGIA SFORZINI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI PESCARA; - intimati - avverso la sentenza n. 135/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL' ABRUZZO, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un diniego di rimborso relativo ad una imposta su canoni e interessi versata da Autoliv Italia in qualità di sostituto d'imposta della Autoliv Development per l'anno 2008 per royalties assoggettate a ritenute d'acconto; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello della parte contribuente, affermando che una volta raggiunto l'accordo l'accertamento definito con adesione diventa intoccabile tanto da parte del contribuente che da parte dell'Ufficio; inoltre manca il requisito probatorio a fondamento della spettanza della restituzione mediante produzione di documentazione adeguata ed è onere del contribuente provare il diritto al rimborso.

La parte contribuente propone ricorso affidato a tre motivi di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate non si costituisce. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione della Direttiva 2003/49/CE (art. 1, commi 1, 11, 15, 16) e dell'art. 38, penultimo comma, del d.P.R.n. 602 del 1973 nonché per falsa ed errata applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 218 del 1997 e dell'art. 26-quater, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1972 per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che l'intangibilità dell'accertamento definito con adesione effettuato dalla società controllante Autoliv Italia, sostituto d'imposta della Autoliv Development, riverberasse i suoi effetti nei rapporti tra quest'ultima società e l'Amministrazione finanziaria.

Ric. 2020 n. 29360 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ. per avere la parte contribuente dimostrato di possedere i requisiti per usufruire dell'esenzione dall'imposta; con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti consistente nel fatto di avere pieno diritto a ricevere il rimborso delle ritenute subite e per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per aver lamentato che la mancata effettuazione del rimborso si traduce in un arricchimento senza causa e in una doppia tassazione della società e per non aver nulla statuito il giudice sul punto.

Considerato che il presente ricorso risulta connesso a quelli recanti R.G. nn. 29320 del 2020, 29356 del 2020, 29358 del 2020, 29362 del 2020, 29363 del 2020 pendenti tra le stesse parti e aventi ad oggetto le medesime questioni giuridiche; ritenuto di dover rinviare a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta del presente procedimento con i suddetti procedimenti (Cass. nn. 6971 e 6972 del 2022)

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo perché possa addivenirsi ad una trattazione congiunta del presente procedimento con quelli contraddistinti dai numeri di R.G. nn. 29320 del 2020, 29356 del 2020, 29358 del 2020, 29362 del 2020, 29363 del 2020; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del 2 marzo 2022. Il Pres/dente Maurdt M ',F>GS4TATA CANatiirlig, ,310